IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto   l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 luglio  1980,  n.  620,  che  pone  a  carico  del Ministero della
sanita', di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, la
determinazione   di   programmi   e  di  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante;
  Considerato  che  il  crescente  aumento  del numero complessivo di
viaggiatori   su   aeromobili   e  l'aumento  dell'eta'  media  della
popolazione  che  si avvale del mezzo aereo comportano il verificarsi
di  un corrispondente incremento di gravi emergenze cardiovascolari e
di decessi in volo per morte cardiaca improvvisa;
  Considerato  che  alcune  di tali emergenze cardiovascolari possono
essere  risolte  con  esito positivo consentendo al personale di volo
specificamente  addestrato  di  utilizzare  apparati diagnostici e di
primo intervento semiautomatici;
  Visto il parere favorevole all'uso di defibrillatori semiautomatici
sugli  aerei  di  linea espresso dal Consiglio superiore di sanita' -
Sezione  II  -  nella  seduta  del  14 aprile  1999,  con il quale il
predetto  Consiglio  ha  altresi'  evidenziato  che l'impiego di tale
apparecchiatura  non va limitata ai casi in cui e' presente un medico
a bordo;
  Ritenuto  di  autorizzare  i capi cabina, anche nel caso in cui non
sia  presente  un  medico  a  bordo  ad  utilizzare  i defibrillatori
semiautomatici sugli aerei di linea;
  Ritenuto,  a  tal  fine,  necessario  stabilire  che  i capi cabina
ricevano   un   apposito  addestramento  in  "Basic  life  support  -
Defibrillation"  (BLS-D)  sia  per  assistere il medico eventualmente
presente  a  bordo  che  per  effettuare  i  necessari  interventi di
rianimazione in caso di assenza del medico;
  Ritenuto   necessario,   cosi'   come  sottolineato  dal  Consiglio
superiore  di  sanita'  nel  suddetto  parere, che tale addestramento
venga  effettuato  attraverso  un'organizzazione  con un responsabile
medico   qualificato  secondo  le  raccomandazioni  delle  principali
societa'  scientifiche  del  settore  (American  Heart  Association e
European Resuscitation Council);
  Ritenuto   che  al  suddetto  addestramento  siano  addetti  medici
particolarmente  esperti  nel  campo dell'emergenza sanitaria e delle
problematiche connesse all'uso del defibrillatore a bordo di aerei;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  che il restante personale di volo
riceva    opportuna    informativa    sull'utilizzazione    di   tale
apparecchiatura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I capi cabina, in possesso di certificato "Basic life support -
Defibrillation"  (BLS-D),  sono  autorizzati ad utilizzare, anche nel
caso  in  cui  non  sia  presente  un  medico a bordo, defibrillatori
semiautomatici sugli aerei di linea.
  2.  L'utilizzazione  del  defibrillatore semiautomatico, in caso di
assenza di medico a bordo, deve avvenire sotto la responsabilita' del
cardiologo  del  centro  medico specializzato, operante 24 ore su 24,
istituito   o  convenzionato  dalle  societa'  di  navigazione  aerea
interessate, cui spetta, altresi', la valutazione critica sui singoli
interventi  effettuati e sui comportamenti e sulle capacita' del capo
cabina.