Art. 6. 1. Le compagnie di navigazione aerea sono tenute a trasmettere, al Ministero della sanita', l'elenco dei medici designati a tenere i corsi BLS-D per capi cabina, con l'indicazione dei titoli da ciascuno posseduti e del relativo curriculum professionale. 2. Le compagnie di navigazione aerea devono, altresi', trasmettere, annualmente, al Ministero della sanita' e all'ENAC, l'elenco dei capi cabina che hanno conseguito il certificato di formazione BLS-D con l'annotazione della data di rilascio e dell'eventuale rinnovo. Roma, 21 settembre 2000 Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani