Art. 6.
  1.  Le compagnie di navigazione aerea sono tenute a trasmettere, al
Ministero  della  sanita',  l'elenco  dei medici designati a tenere i
corsi BLS-D per capi cabina, con l'indicazione dei titoli da ciascuno
posseduti e del relativo curriculum professionale.
  2. Le compagnie di navigazione aerea devono, altresi', trasmettere,
annualmente, al Ministero della sanita' e all'ENAC, l'elenco dei capi
cabina  che  hanno  conseguito il certificato di formazione BLS-D con
l'annotazione della data di rilascio e dell'eventuale rinnovo.
    Roma, 21 settembre 2000

                                Il Ministro della sanità
                                       Veronesi
   Il Ministro dei trasporti
      e della navigazione
            Bersani