Art. 2. 1. Il commissario delegato, ove non si sia gia' provveduto, assicura entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3036/2000. 2. La segreteria tecnica di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2789/1998 opera presso l'ufficio del commissario delegato e viene riorganizzata su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, attraverso intese tra il commissario delegato e il capo del Dipartimento della protezione civile, che dovranno riguardare anche la ripartizione degli oneri per il trattamento accessorio e di missione. Il Dipartimento continua, comunque, ad assicurare i mezzi tecnici ed informatici per lo svolgimento dell'attivita'. 3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, il commissario delegato provvede alla riorganizzazione ed integrazione dei presidi territoriali di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. A tal fine e' autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata dell'emergenza dieci nuove unita' di personale tecnico e a ricondurre alla propria gestione la struttura gia' attivata, avvalendosi delle risorse assegnate con la presente ordinanza e con quelle citate in premessa. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con l'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale, provvede ad assicurare la funzionalita' delle reti di monitoraggio idropluviometriche, comprese quelle realizzate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000, ai fini del preallarme e allarme per l'attivazione dei piani di emergenza. 5. Al personale del genio civile di Avellino direttamente impegnato nella elaborazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3036/2000 sono riconosciute le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate per la durata di tre mesi e per un massimo di cinquanta ore mensili. Per il personale dirigente e' riconosciuto un compenso forfettario pari al settanta per cento dello stipendio base. Al relativo onere provvede il commissario delegato a valere sui fondi assegnati con la presente ordinanza. 6. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e' cosi' integrato: "qualora le rimodulazioni del piano comportino solo modifiche ed adeguamenti del quadro economico, senza variazioni degli interventi previsti e aumento della spesa complessiva, il commissario procede direttamente alla adozione della rimodulazione dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile". Sono fatte salve le ordinanze commissariali gia' adottate coerenti con la suddetta disposizione. 7. Il commissario delegato provvede prioritariamente, quale stralcio urgente degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, alla demolizione degli immobili ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 gravemente danneggiati e non recuperabili, alla ricostruzione degli stessi e di quelli distrutti comprese le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni del piano medesimo, nonche' al recupero degli immobili danneggiati. 8. Gli interventi di cui al comma 7, compresa la definizione delle modalita', sono avviati a realizzazione dal commissario delegato entro centoventi giorni dalla data della presente ordinanza e conclusi nei successivi dodici mesi. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare per questi interventi una prima somma di lire 2 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5. 9. All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 2994/1999 e' aggiunto il seguente periodo: "per le varianti non sostanziali di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), dell'ordinanza n. 2980/1999 e per quelle relative ai piani di esproprio, per i lavori urgenti che assicurano il funzionamento del reticolo idraulico e la riduzione del pericolo di colate di fango, il commissario per non interrompere l'esecuzione dei lavori nelle more della redazione delle perizie autorizza le parti delle opere variate nei limiti dell'importo contrattuale sulla base di elementi tecnico-economici, anche di massima, forniti dagli organi di direzione lavori e previo parere del soggetto attuatore. Il commissario definisce con proprio atto le tipologie di modifiche che costituiscono varianti non sostanziali acquisendo il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999".