Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato,  ove  non  si  sia  gia' provveduto,
assicura entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza gli
adempimenti  di  cui  all'art.  6,  commi  1  e  2  dell'ordinanza n.
3036/2000.
  2.  La  segreteria  tecnica  di  cui  all'art.  2 dell'ordinanza n.
2789/1998  opera  presso  l'ufficio  del commissario delegato e viene
riorganizzata  su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione
civile,  attraverso  intese tra il commissario delegato e il capo del
Dipartimento  della  protezione civile, che dovranno riguardare anche
la  ripartizione  degli  oneri  per  il  trattamento  accessorio e di
missione.  Il  Dipartimento continua, comunque, ad assicurare i mezzi
tecnici ed informatici per lo svolgimento dell'attivita'.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data della presente ordinanza, il
commissario  delegato  provvede alla riorganizzazione ed integrazione
dei  presidi  territoriali di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza
n.  3036/2000. A tal fine e' autorizzato ad assumere con contratto di
diritto  privato  a  tempo  determinato  per la durata dell'emergenza
dieci  nuove  unita' di personale tecnico e a ricondurre alla propria
gestione  la  struttura  gia'  attivata,  avvalendosi  delle  risorse
assegnate con la presente ordinanza e con quelle citate in premessa.
  4.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma 1 il commissario
delegato,  d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con
l'ufficio   di   Napoli   del  Servizio  idrografico  e  mareografico
nazionale,  provvede  ad  assicurare  la  funzionalita' delle reti di
monitoraggio  idropluviometriche, comprese quelle realizzate ai sensi
dell'art.  6,  comma  1,  dell'ordinanza  n.  3049/2000,  ai fini del
preallarme e allarme per l'attivazione dei piani di emergenza.
  5. Al personale del genio civile di Avellino direttamente impegnato
nella  elaborazione  del  piano  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza n.
3036/2000  sono  riconosciute  le prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente prestate per la durata di tre mesi e per un massimo di
cinquanta  ore mensili. Per il personale dirigente e' riconosciuto un
compenso forfettario pari al settanta per cento dello stipendio base.
Al relativo onere provvede il commissario delegato a valere sui fondi
assegnati con la presente ordinanza.
  6.  Il  comma  6  dell'art.  2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e' cosi'
integrato:  "qualora  le  rimodulazioni  del  piano  comportino  solo
modifiche ed adeguamenti del quadro economico, senza variazioni degli
interventi previsti e aumento della spesa complessiva, il commissario
procede   direttamente  alla  adozione  della  rimodulazione  dandone
comunicazione  al  Dipartimento  della protezione civile". Sono fatte
salve  le  ordinanze  commissariali  gia'  adottate  coerenti  con la
suddetta disposizione.
  7.   Il   commissario  delegato  provvede  prioritariamente,  quale
stralcio  urgente degli interventi previsti dal piano di cui all'art.
5  dell'ordinanza  n.  3029/1999,  alla  demolizione  degli  immobili
ricadenti  nei  comuni  di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n.
3036/2000   gravemente   danneggiati   e   non   recuperabili,   alla
ricostruzione degli stessi e di quelli distrutti comprese le opere di
urbanizzazione,  secondo le previsioni del piano medesimo, nonche' al
recupero degli immobili danneggiati.
  8.  Gli interventi di cui al comma 7, compresa la definizione delle
modalita',  sono  avviati  a  realizzazione  dal commissario delegato
entro  centoventi  giorni  dalla  data  della  presente  ordinanza  e
conclusi  nei  successivi  dodici  mesi.  Il  commissario delegato e'
autorizzato  ad  utilizzare  per questi interventi una prima somma di
lire 2 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5.
  9.  All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 2994/1999 e' aggiunto il
seguente periodo: "per le varianti non sostanziali di cui all'art. 1,
comma  6,  lettera  b),  dell'ordinanza  n.  2980/1999  e  per quelle
relative  ai  piani di esproprio, per i lavori urgenti che assicurano
il  funzionamento  del reticolo idraulico e la riduzione del pericolo
di  colate di fango, il commissario per non interrompere l'esecuzione
dei  lavori  nelle  more  della  redazione delle perizie autorizza le
parti  delle opere variate nei limiti dell'importo contrattuale sulla
base  di  elementi tecnico-economici, anche di massima, forniti dagli
organi di direzione lavori e previo parere del soggetto attuatore. Il
commissario  definisce con proprio atto le tipologie di modifiche che
costituiscono  varianti  non  sostanziali  acquisendo  il  parere del
comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999".