Art. 3.
  1.  L'art.  2  dell'ordinanza  n.  2863/1998  e'  cosi' sostituito:
"All'interno  delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma
2,  dell'ordinanza  n.  2787/1998  e  di  quelle perimetrate ai sensi
dell'art.  6,  comma  1, dell'ordinanza n. 3036/2000 e' consentito il
ripristino  degli  edifici  pubblici,  nonche' degli immobili privati
danneggiati  oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza,
dell'art.  2  dell'ordinanza  n.  3036/2000  e degli articoli 19 e 20
dell'ordinanza  n.  2787/1998,  come  integrata  dagli articoli 7 e 8
dell'ordinanza   n.   2789/1998.  Nelle  stesse  aree  sono  altresi'
autorizzati  la  ristrutturazione  ed  il  completamento  di  edifici
esistenti  e  di  quelli  la  cui attivita' di cantiere e il relativo
provvedimento  autorizzativo  concessorio  siano  anteriori all'epoca
degli eventi alluvionali, nonche' tutti gli interventi finanziati con
la  legge  n.  219  del  14 maggio 1981 e successive modificazioni ed
integrazioni.  Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi
compresi   quelli   destinati   al   conseguimento  del  contenimento
energetico,  come  disposto  dalle vigenti leggi, realizzato mediante
adeguate  misure  tecniche,  anche con coibentazioni o locali tecnici
cosi'  finalizzati  sul  lastrico solare. Sono consentiti inoltre gli
interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della
volumetria,  sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da
realizzare  secondo  il  piano  di  cui  all'ordinanza n. 2787/1998 e
successive  modifiche  e  integrazioni  e del piano di cui all'art. 5
dell'ordinanza  n.  3029/1999  e  non  siano  direttamente esposti al
pericolo  di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione
di  eventuali  colate  di  fango.  A  tal  fine  il  comitato tecnico
scientifico,  di  cui all'ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo
parere sugli interventi sentito l'ingegnere delegato.