Art. 3. 1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998 e' cosi' sostituito: "All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 e di quelle perimetrate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 e' consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonche' degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3036/2000 e degli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree sono altresi' autorizzati la ristrutturazione ed il completamento di edifici esistenti e di quelli la cui attivita' di cantiere e il relativo provvedimento autorizzativo concessorio siano anteriori all'epoca degli eventi alluvionali, nonche' tutti gli interventi finanziati con la legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici cosi' finalizzati sul lastrico solare. Sono consentiti inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della volumetria, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni e del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione di eventuali colate di fango. A tal fine il comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo parere sugli interventi sentito l'ingegnere delegato.