Art. 4. 1. Per l'affidamento delle progettazioni, consulenze, studi, ricerche e di altri incarichi nonche' delle indagini o dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza e per l'approvazione dei singoli progetti e delle perizie, il commissario delegato si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, ed e' altresi' autorizzato a conferire incarichi diretti, a mezzo di convenzioni, a strutture di ricerca. 2. Per la realizzazione, nei tempi previsti, degli interventi stabiliti dalle ordinanze in premessa e dalla presente ordinanza, il commissario delegato e le altre amministrazioni interessate possono altresi' adottare provvedimenti anche in deroga alle seguenti norme: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies. 3. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole da "nominati d'intesa" fino alle parole "della protezione civile" sono soppresse e all'art. 1, comma 11, della stessa ordinanza e' soppresso il secondo periodo. 4. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole "di cui all'art. 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)".