Art. 4.
  1.   Per  l'affidamento  delle  progettazioni,  consulenze,  studi,
ricerche  e  di  altri  incarichi nonche' delle indagini o dei lavori
relativi  agli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  e per
l'approvazione  dei  singoli progetti e delle perizie, il commissario
delegato  si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n.
2787/1998   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  in  quanto
applicabili,   ed  e'  altresi'  autorizzato  a  conferire  incarichi
diretti, a mezzo di convenzioni, a strutture di ricerca.
  2.  Per  la  realizzazione,  nei  tempi  previsti, degli interventi
stabiliti  dalle ordinanze in premessa e dalla presente ordinanza, il
commissario  delegato  e le altre amministrazioni interessate possono
altresi' adottare provvedimenti anche in deroga alle seguenti norme:
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145;
    legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies.
  3.  All'art.  1,  comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole da
"nominati  d'intesa"  fino alle parole "della protezione civile" sono
soppresse e all'art. 1, comma 11, della stessa ordinanza e' soppresso
il secondo periodo.
  4.  All'art.  4, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole "di
cui  all'art.  2,  lettera c)" sono sostituite dalle seguenti "di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c)".