Art. 5. 1. Per l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, il cui importo complessivo e' valutato in lire 100 miliardi, e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 50 miliardi comprensiva dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 9. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "fondo della protezione civile") quanto a lire 5 miliardi sull'esercizio 2000 e quanto a lire 45 miliardi sull'esercizio 2001. Al restante fabbisogno di 50 miliardi si provvede con fondi della regione Campania e relativo cofinanziamento comunitario previsto dalla medesima regione nel P.O.R. "difesa del suolo" - programmazione comunitaria. 2. Dello stanziamento di cui al comma 1, una quota pari a lire 3 miliardi puo' essere immediatamente utilizzata dal commissario delegato per l'avvio urgente di attivita' progettuali, compresi indagini, studi, ricerche e consulenze e per altre attivita' urgenti previste dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui alla premessa. 3. Le somme di cui al precedente comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione Campania sulla apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato presidente della regione Campania istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato.