Art. 5.
  1.  Per  l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n.
3029/1999,  il  cui  importo  complessivo  e'  valutato  in  lire 100
miliardi,  e'  assegnata  al commissario delegato la somma di lire 50
miliardi  comprensiva  dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 9.
L'onere  e'  posto  a  carico  delle  disponibilita'  del  centro  di
responsabilita'  20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353
"fondo   della   protezione   civile")   quanto  a  lire  5  miliardi
sull'esercizio  2000 e quanto a lire 45 miliardi sull'esercizio 2001.
Al  restante  fabbisogno  di  50 miliardi si provvede con fondi della
regione  Campania  e  relativo  cofinanziamento  comunitario previsto
dalla medesima regione nel P.O.R. "difesa del suolo" - programmazione
comunitaria.
  2.  Dello  stanziamento  di cui al comma 1, una quota pari a lire 3
miliardi   puo'  essere  immediatamente  utilizzata  dal  commissario
delegato  per  l'avvio  urgente  di  attivita'  progettuali, compresi
indagini,  studi, ricerche e consulenze e per altre attivita' urgenti
previste  dalla  presente  ordinanza  e  dalle  ordinanze di cui alla
premessa.
  3.  Le  somme  di  cui  al  precedente  comma 1 sono trasferite dal
Dipartimento  della  protezione civile e dalla regione Campania sulla
apposita  contabilita'  speciale  intestata  al  commissario delegato
presidente  della  regione  Campania  istituita  presso  la Tesoreria
provinciale dello Stato.