Art. 6.
  1.  Le  disposizioni di cui all'ordinanza n. 3081/2000 si estendono
anche  al  territorio  della  provincia  di Vibo Valentia danneggiato
dagli eventi alluvionali del 9 e 10 settembre 2000.
  2.  In  caso  di  grave  e imminente pericolo all'incolumita' delle
persone,   accertati   dai   prefetti   territorialmente   competenti
avvalendosi  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i sindaci sono
autorizzati   ad   eseguire   gli   interventi  urgenti  strettamente
necessari. All'onere si provvede con le risorse assegnate ai prefetti
dall'art.  1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e le somme saranno
successivamente  reintegrate  con  i  fondi  di  cui all'art. 3 della
medesima ordinanza.
  3.  I  prefetti  sono  autorizzati  a  corrispondere  per  sei mesi
prestazioni  per  lavoro straordinario effettivamente reso nel limite
di cinquanta ore mensili individuali e per un massimo di dieci unita'
di personale. All'onere si provvede con le risorse di cui all'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000.
  4.   Le  disposizioni  contenute  nell'ordinanza  n.  3081/2000  si
applicano anche ai territori della regione Calabria danneggiati dagli
eventi  calamitosi  avvenuti tra il 29 settembre e i primi di ottobre
2000  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 ottobre 2000.