Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3081/2000 si estendono anche al territorio della provincia di Vibo Valentia danneggiato dagli eventi alluvionali del 9 e 10 settembre 2000. 2. In caso di grave e imminente pericolo all'incolumita' delle persone, accertati dai prefetti territorialmente competenti avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i sindaci sono autorizzati ad eseguire gli interventi urgenti strettamente necessari. All'onere si provvede con le risorse assegnate ai prefetti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e le somme saranno successivamente reintegrate con i fondi di cui all'art. 3 della medesima ordinanza. 3. I prefetti sono autorizzati a corrispondere per sei mesi prestazioni per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di cinquanta ore mensili individuali e per un massimo di dieci unita' di personale. All'onere si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000. 4. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3081/2000 si applicano anche ai territori della regione Calabria danneggiati dagli eventi calamitosi avvenuti tra il 29 settembre e i primi di ottobre 2000 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2000.