Art. 2. Ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le Autorita' di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994.