Art. 2.

  Ai  fini  della  soluzione  di  problemi  specifici, che potrebbero
manifestarsi  in  corrispondenza  delle linee di confine, soprattutto
nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi
dei   territori  comunali,  le  Autorita'  di  bacino  e  le  regioni
interessate  provvedono  ad  una  intesa tra loro per produrre idonea
cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994.