Art. 3.
  1.  Gli  elementi  dell'impalcato  di  cui all'art. 2 devono essere
costruiti,   in   ogni  particolare,  a  regola  d'arte,  utilizzando
materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni
delle  norme  di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui
e'  assoggettato l'elemento di impalcato, con particolare riferimento
alla  necessita'  di  assicurare  un  corretto fissaggio del piano di
calpestio alla struttura metallica al fine di garantire la stabilita'
durante  il  normale  utilizzo  dell'elemento  di  impalcato. Inoltre
occorre  verificare  la  rispondenza  ai  requisiti  specifici di cui
all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Ai  fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione
ed  all'impiego,  prevista  dagli  articoli 30  e seguenti del citato
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  164/1956,  occorre
documentare  le  caratteristiche  dell'impalcato  di  cui  all'art. 2
attraverso  sistemi  di calcolo e prove sperimentali tali da definire
l'idoneita'  all'impiego  sulla  base delle disposizioni legislative,
specifiche  tecniche  e standard previsti dalla normativa italiana in
materia nonche' gli aspetti di durabilita' nel tempo.