Art. 3. 1. Gli elementi dell'impalcato di cui all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui e' assoggettato l'elemento di impalcato, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare un corretto fissaggio del piano di calpestio alla struttura metallica al fine di garantire la stabilita' durante il normale utilizzo dell'elemento di impalcato. Inoltre occorre verificare la rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, prevista dagli articoli 30 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956, occorre documentare le caratteristiche dell'impalcato di cui all'art. 2 attraverso sistemi di calcolo e prove sperimentali tali da definire l'idoneita' all'impiego sulla base delle disposizioni legislative, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia nonche' gli aspetti di durabilita' nel tempo.