Art. 4. 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, prevista dagli articoli 30 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956, l'impalcato di cui all'art. 2 e' riconosciuto ed ammesso se legalmente fabbricato o commercializzato in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezzaequivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. Roma, 19 settembre 2000 p. Il Ministro del lavoro della previdenza sociale Guerrini Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta