Art. 4.
  1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e
all'impiego, prevista dagli articoli 30 e seguenti del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  164/1956,  l'impalcato di cui
all'art.  2  e'  riconosciuto  ed  ammesso se legalmente fabbricato o
commercializzato  in  altro  Paese  membro  dell'Unione europea o nei
Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da
garantire un livello di sicurezzaequivalente a quello garantito sulla
base delle disposizioni specifiche tecniche e standard previsti dalla
normativa italiana in materia.
    Roma, 19 settembre 2000

                      p. Il Ministro del lavoro
                      della previdenza sociale
                              Guerrini

                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi

                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta