Art. 2. Trattamenti economici a favore degli invalidi civili 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 1. La tipologia delle prestazioni economiche erogata agli invalidi civili ed alle categorie assimilate e' indicata nell'unita tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto. 2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1, le commissioni mediche A.S.L. di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, e successive modificazioni, nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze economiche a favore di minorati civili, trasmettono d'ufficio copia dell'istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario alla regione territorialmente competente o agli enti della stessa indicati. 3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 1, e dell'art. 132, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998 resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili gia' trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998. 4. A norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all'I.N.P.S. negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998.