Art. 2.
        Trattamenti economici a favore degli invalidi civili
  1. A  decorrere  dal 1o gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario
esercitano  le  funzioni  in  materia  di concessione dei trattamenti
economici  a  favore  degli  invalidi  civili  di  cui all'art. 1. La
tipologia  delle  prestazioni economiche erogata agli invalidi civili
ed alle categorie assimilate e' indicata nell'unita tabella 1, che fa
parte integrante del presente decreto.
  2. In  conseguenza  di  quanto stabilito al comma 1, le commissioni
mediche  A.S.L. di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, secondo le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
21 settembre  1994,  n.  698, e successive modificazioni, nel caso in
cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciuta diano
diritto  a  provvidenze  economiche  a  favore  di  minorati  civili,
trasmettono  d'ufficio  copia  dell'istanza  di  concessione di detti
benefici  unitamente  a  copia  autentica  del verbale sanitario alla
regione   territorialmente   competente  o  agli  enti  della  stessa
indicati.
  3. Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  131,  comma 1, e
dell'art.  132,  comma 1,  lettera g), del decreto legislativo n. 112
del   1998  resta  attribuita  all'apposito  fondo  istituito  presso
l'Istituto  nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione
di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili
gia'  trasferiti  in  attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 112 del 1998.
  4. A norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  fermo restando il principio della separazione tra la
fase  dell'accertamento  sanitario  e  quella  della  concessione dei
benefici  economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla
concessione  delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal
3 settembre  1998,  centoventesimo  giorno  dalla  data di entrata in
vigore   del   decreto   legislativo   31 marzo   1998,  n.  112,  la
legittimazione  passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia
ad   oggetto   le   provvidenze   concesse  dalle  regioni  stesse  e
all'I.N.P.S.  negli  altri  casi  anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998.