Art. 3. Trasferimento di risorse finanziarie strumentali e organizzative 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, per spese di funzionamento sono quantificate in lire 4.200 milioni, come risultante dall'unita tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni secondo le modalita' di cui all'art. 4. 3. Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti. 4. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento e' trasmessa, a cura delle prefetture, alla regione territorialmente competente con appositi elenchi nominativi.