Art. 3.
  Trasferimento di risorse finanziarie strumentali e organizzative
  1. Ai  fini  dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al
presente  decreto  le risorse finanziarie da trasferire alle regioni,
per  spese  di funzionamento sono quantificate in lire 4.200 milioni,
come  risultante  dall'unita  tabella 2,  che fa parte integrante del
presente decreto.
  2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse
finanziarie  relative  alle  spese  di  personale che sono definite a
seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni secondo
le modalita' di cui all'art. 4.
  3. Sono  ricomprese  tra  le risorse oggetto di trasferimento anche
gli  archivi  di  atti,  documenti  e  dati  relativi alle funzioni e
compiti trasferiti.
  4. Tutta  la  documentazione  relativa  ai  procedimenti non ancora
definiti  all'atto  del  trasferimento  e'  trasmessa,  a  cura delle
prefetture,  alla  regione  territorialmente  competente con appositi
elenchi nominativi.