Art. 4. Trasferimento di risorse umane 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e' determinato in cinquecentocinquantasette unita' come specificato nella tabella 3 allegata al presente decreto, con la conseguente riduzione della pianta organica ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonche' quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.