Art. 4.
                   Trasferimento di risorse umane
  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da
trasferire  alle  regioni  appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile   dell'interno  e'  determinato  in  cinquecentocinquantasette
unita' come specificato nella tabella 3 allegata al presente decreto,
con la conseguente riduzione della pianta organica ai sensi dell'art.
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Le  risorse  finanziarie relative al personale di cui al comma 1
sono  determinate  con  il decreto di cui al comma 3, con riferimento
alle    singole   posizioni   retributive   maturate   all'atto   del
trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal
fine  anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio
per il predetto personale.
  3. Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
ai  sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, sono stabilite le
modalita' di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei
singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonche'
quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.