Art. 5.
                     Regioni a statuto speciale
  1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia delle funzioni e dei compiti
di  cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono
trasferite  contestualmente  al conferimento delle funzioni stesse ai
sensi  dell'art.  10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.