Art. 5. Regioni a statuto speciale 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.