Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Le risorse finanziarie di cui alla tabella 2, da trasferire alle
regioni,  sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  2. Le  risorse  di  cui  al  precedente  comma 1 sono ripartite con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  sulla  base dei criteri fissati dalla Conferenza unificata
di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il Ministro dell'interno.
  3. Ai   fini   dell'attribuzione   alle   regioni   delle   risorse
finanziarie,  gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'interno  sono  ridotti  di  pari
importo.
  4. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  provvede  con propri decreti alle occorrenti variazioni di
bilancio.
  5. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e
alla  conseguente  assegnazione  sulla  base  dei  criteri  di cui al
presente  articolo,  fino all'entrata in vigore delle disposizioni in
materia  di  federalismo  fiscale  di  cui  all'art.  10  della legge
13 maggio 1999, n. 133.