Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie di cui alla tabella 2, da trasferire alle regioni, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro dell'interno. 3. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono ridotti di pari importo. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 5. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.