Art. 7. Forme di collaborazione 1. Su richiesta delle regioni e sulla base degli accordi di cui al comma 2 il Ministero dell'interno presta attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili del settore delle prefetture, gia' competente alla trattazione della materia, per assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. 2. L'oggetto, i contenuti e la durata dell'attivita' di collaborazione tra il Ministero dell'interno e le regioni sono stabiliti mediante accordi definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza Stato-regioni. Nel rispetto di quanto definito nei predetti accordi, possono, altresi', essere stipulati ulteriori accordi tra regioni e prefetture per disciplinare le modalita' di collaborazione di cui al comma 1, nonche' la successione delle regioni nei contratti di locazione di immobili utilizzati dalle prefetture, in via esclusiva, per gli uffici gia' adibiti all'espletamento delle funzioni conferite. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2000 p. Il Presidente: Bassanini