Art. 7.
                       Forme di collaborazione
  1. Su  richiesta delle regioni e sulla base degli accordi di cui al
comma 2 il Ministero dell'interno presta attivita' di supporto per lo
svolgimento  dei compiti trasferiti, nonche' attivita' di consulenza,
anche  con  la  partecipazione  dei  responsabili  del  settore delle
prefetture,  gia'  competente  alla  trattazione  della  materia, per
assicurare   la   funzionalita'   del   servizio   sotto  il  profilo
organizzativo.
  2. L'oggetto,   i   contenuti   e   la   durata  dell'attivita'  di
collaborazione  tra  il  Ministero  dell'interno  e  le  regioni sono
stabiliti   mediante   accordi   definiti,   entro   novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, in sede di Conferenza
Stato-regioni.  Nel rispetto di quanto definito nei predetti accordi,
possono,  altresi',  essere stipulati ulteriori accordi tra regioni e
prefetture  per disciplinare le modalita' di collaborazione di cui al
comma 1,  nonche'  la  successione  delle  regioni  nei  contratti di
locazione  di immobili utilizzati dalle prefetture, in via esclusiva,
per   gli   uffici   gia'  adibiti  all'espletamento  delle  funzioni
conferite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 maggio 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini