IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1996,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la  documentazione  da produrre per autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  21 agosto  2000  protocollo n. 757516 con la
quale  l'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura
- OMNIA S.r.l., con sede in via Liri n. 87 - 58100 Grosseto, in forza
dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999,   n.   162,   ha  richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato che la documentazione prodotta dall'Organismo maremmano
notificato  di  ingegneria  ed  architettura - OMNIA S.r.l., soddisfa
quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre
1998;
  Considerato   altresi'  che  l'Organismo  maremmano  notificato  di
ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., ha dichiarato di essere in
possesso  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  di  cui  all'art. 9,
comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura -
OMNIA S.r.l., e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo
quanto  riportato  negli  allegati  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.