Art. 2.
  1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  "L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
    a) dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509;
    b) dei corsi di laurea specialistica;
    c) dei corsi di specializzazione;
    d) dei corsi di dottorato di ricerca;
  per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
  L'Universita'   inoltre  puo'  attivare  corsi  di  perfezionamento
scientifico  e  di alta formazione permanente e ricorrente successivi
al  conseguimento  della  laurea  e  della laurea specialistica, alla
conclusione  dei quali sono rilasciati master universitari di primo e
di secondo livello".
  2. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
    la lettera e) del comma 1 e' abrogata;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "In  ciascun corso di studio e' istituita una commissione didattica
paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio
e  con  composizione  e  funzioni  analoghe  a quelle previste per le
commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26.
  Nel  regolamento  del  corso  di  studio deve essere determinato il
numero  minimo  di  rappresentanti  degli  studenti nella commissione
didattica del corso stesso.
  Qualora  venga  eletto  un  numero di rappresentanti degli studenti
inferiore  al  previsto,  il  numero  dei  rappresentanti dei docenti
dovra' essere proporzionalmente ridotto.
  In  caso  di  mancata  elezione  della  componente  studentesca, le
funzioni   della  commissione  didattica  di  corso  di  studio  sono
assorbite dalla commissione didattica di facolta'".
  3. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
    la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Art.  30.  -  Scuole  di  specializzazione e corsi di dottorato di
ricerca";
    il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  scuola  di specializzazione e' retta da un consiglio, di cui
fanno parte i docenti della scuola, ed e' diretta da un professore di
ruolo.
  Del  consiglio  fa  parte  una  rappresentanza  degli iscritti alla
scuola, eletti dai medesimi";
    dopo il terzo capoverso sono aggiunti i seguenti capoversi:
  "L'Universita',  in  applicazione  della  legislazione  vigente  in
materia,  istituisce  corsi  di  dottorato  di ricerca, di durata non
inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per
esercitare,  presso  Universita',  enti  pubblici o soggetti privati,
attivita' di alta qualificazione scientifica.
  L'istituzione  di  ciascun  dottorato  di  ricerca  e' disposta dal
rettore con proprio decreto, su proposta di uno o piu' dipartimenti e
previa  deliberazione  del  senato accademico sentiti il consiglio di
amministrazione,   per   quanto   di  competenza,  ed  il  nucleo  di
valutazione interna dell'ateneo circa la sussistenza dei requisiti di
idoneita' previsti dalla normativa vigente.
  Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad
un solo dipartimento.
  I  corsi  di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento
per  il  dottorato  di  ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto
delle  norme  vigenti  e  del  presente  statuto,  ne  prevede i modi
generali  di  funzionamento  e  la  composizione  e le funzioni degli
organi di gestione.
  Il  regolamento  di  cui  al  comma  precedente prevede comunque un
consiglio  di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori
ruolo  dell'Universita'  di  Pisa  con  compiti  di  coordinamento, e
comprendente  una  rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai
medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare
sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti".
  4. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:
    la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
    "c)  organizza le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca che
amministrativamente  gli afferiscono, se del caso di concerto con gli
altri   dipartimenti   proponenti,  e  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42";
  5. All'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche:
    la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Art.  42  -  regolamento  didattico di ateneo e regolamento per il
dottorato di ricerca";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  regolamento  didattico  di ateneo e' deliberato dal senato
accademico  ed  e'  emanato  dal  rettore  ai  sensi  della normativa
vigente";
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  "3.  Il  regolamento  per il dottorato di ricerca contiene le norme
generali  di  istituzione  e  funzionamento dei corsi di dottorato di
ricerca".
  "4.  Il  regolamento  per  il dottorato di ricerca e' approvato dal
senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto
di competenza, ed e' emanato dal rettore".
  6. Dopo l'art. 57 e' aggiunto il seguente art. 58:
  "Art.  58  -  L'Universita'  assicura  la  conclusione dei corsi di
studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti gia' iscritti
ai  corsi  di  laurea  e  di diploma che risultano ancora attivi alla
scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509".