Art. 2. 1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente: "L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito: a) dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; b) dei corsi di laurea specialistica; c) dei corsi di specializzazione; d) dei corsi di dottorato di ricerca; per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici. L'Universita' inoltre puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello". 2. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera e) del comma 1 e' abrogata; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "In ciascun corso di studio e' istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio e con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26. Nel regolamento del corso di studio deve essere determinato il numero minimo di rappresentanti degli studenti nella commissione didattica del corso stesso. Qualora venga eletto un numero di rappresentanti degli studenti inferiore al previsto, il numero dei rappresentanti dei docenti dovra' essere proporzionalmente ridotto. In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione didattica di corso di studio sono assorbite dalla commissione didattica di facolta'". 3. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Art. 30. - Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca"; il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed e' diretta da un professore di ruolo. Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi"; dopo il terzo capoverso sono aggiunti i seguenti capoversi: "L'Universita', in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di alta qualificazione scientifica. L'istituzione di ciascun dottorato di ricerca e' disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o piu' dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell'ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione. Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Universita' di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti". 4. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) organizza le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42"; 5. All'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Art. 42 - regolamento didattico di ateneo e regolamento per il dottorato di ricerca"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il regolamento didattico di ateneo e' deliberato dal senato accademico ed e' emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente"; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "3. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca". "4. Il regolamento per il dottorato di ricerca e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, ed e' emanato dal rettore". 6. Dopo l'art. 57 e' aggiunto il seguente art. 58: "Art. 58 - L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti gia' iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509".