Art. 2. 1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a decorrere dalla vendemmia 2000. 2. I vini prodotti nelle vendemmie 1998 e 1999 che trovansi gia' confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso e che sono stati ottenuti da uve che risultano dichiarate con la denominazione di origine controllata "Molise" con il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano", alla data di pubblicazione del presente decreto possono utilizzare la denominazione di origine controllata di cui trattasi unitamente al nome del detto vitigno fino ad esaurimento. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, i vini della vendemmia 2000 provenienti da vigneti che, alla data di deposito delle sentenze sopra citate presso la segreteria del tribunale regionale amministrativo del Lazio, erano regolarmente iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Molise" Montepulciano istituito presso la Camera di commercio competente per territorio, e denunciati alla stessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare, nella loro commercializzazione, il riferimento al predetto vitigno, purche' riportino in etichetta l'anno di produzione delle uve.