Art. 2.
  Il  saldo  del  contributo  relativo  alle attrezzature pari al 70%
della   richiesta   e  l'intero  contributo  relativo  all'assistenza
tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva realizzazione del
piano   d'impresa,   previa   acquisizione   delle  fatture  e  della
certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature
e  per  l'attivita'  tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i
servizi   ispettivi   del   Ministero  del  lavoro,  della  effettiva
realizzazione del piano d'impresa.
  Per effettiva realizzazione del piano di impresa deve intendersi il
raggiungimento    o   l'offerta   ai   soggetti   interessati   della
stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo.
  Nel  caso  di  non  accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata
stabilizzazione  occupazionale non rileva ai fini dell'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo, qualora il servizio ispettivo
della   competente   direzione  regionale  del  lavoro  verifichi  la
sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta di
lavoro da parte del soggetto attuatore.
  La  stabilizzazione occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si
considera  raggiunta  nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi
l'affidamento,  per un periodo non inferiore al biennio, da parte del
soggetto   attuatore   ai   soggetti   interessati,  singolarmente  o
costituiti in societa', dell'esecuzione di opere o servizi, ovvero il
conferimento    di   incarichi   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa.
  L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente
al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti impegnati
nei  lavori  di  pubblica utilita' con carattere di stabilita', anche
sotto forma di lavoro autonomo.