Art. 2. Il saldo del contributo relativo alle attrezzature pari al 70% della richiesta e l'intero contributo relativo all'assistenza tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva realizzazione del piano d'impresa, previa acquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della effettiva realizzazione del piano d'impresa. Per effettiva realizzazione del piano di impresa deve intendersi il raggiungimento o l'offerta ai soggetti interessati della stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo. Nel caso di non accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata stabilizzazione occupazionale non rileva ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, qualora il servizio ispettivo della competente direzione regionale del lavoro verifichi la sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta di lavoro da parte del soggetto attuatore. La stabilizzazione occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l'affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in societa', dell'esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita' con carattere di stabilita', anche sotto forma di lavoro autonomo.