Art. 2. 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Il Ministero dell'ambiente provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.