Art. 2.
  1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente,
individua  la  somma  complessiva  di  contributo  dovuta  per l'anno
successivo  dagli  istituti  ed enti di ricerca e sperimentazione del
comparto  di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati
forniti  dal  conto  annuale del personale in servizio pubblicato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata
tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai
sensi  dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  provvede a trattenere il relativo
importo   sulle   pertinenti  assegnazioni  contributive  dovute  dal
predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo
direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante
accreditamento   sulla   contabilita'  speciale  n.  149726  ad  essa
intestata  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Roma,
dandone contestuale comunicazione all'ARAN.