IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione  di  plasmaderivati" con particolare riguardo all'art. 15,
commi  1  e  3,  che autorizza il Ministro della sanita' a fissare le
modalita'   per  l'importazione  ed  esportazione  del  sangue  umano
conservato  e  dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
"Recepimento  delle  direttive  della  Comunita' economica europea in
materia  di  specialita'  medicinali",  come  modificato  dal decreto
legislativo 6 febbraio 1997, n. 44, e relativi decreti applicativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
"Attuazione  delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della  sicurezza  e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro",
come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
  Vista  la  legge  24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, concernente
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 126;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 "Regolamento
recante  norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici
di livello dirigenziale del Ministero della sanita'";
  Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991, recante "Disposizioni
sull'importazione  ed  esportazione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1991, n. 148;
  Visto   il  decreto  ministeriale  lo settembre  1995,  concernente
"Costituzione  e  compiti  dei  comitati  per  il buon uso del sangue
presso i presidi ospedalieri";
  Visti   i   decreti   ministeriali   22 aprile  1996,  concernenti,
rispettivamente,  "Procedure  di  controllo  e  relative modalita' di
esecuzione per le specialita' medicinali derivate dal sangue o plasma
umano,  contenenti  albumina",  "Procedure  di  controllo  e relative
modalita'  di  esecuzione  per le specialita' medicinali derivate dal
sangue  o  plasma  umano,  contenenti  fattori  della  coagulazione",
"Procedure  di  controllo  e  relative modalita' di esecuzione per le
specialita' medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti
immunoglobuline normali e specifiche";
  Visto   il   decreto  ministeriale  11 febbraio  1997,  concernente
"Modalita'  di  importazione  di  specialita'  medicinali  registrate
all'estero";
  Visto   il   decreto   ministeriale  29  agosto  1997,  concernente
"Procedure    di   autorizzazione   all'importazione   parallela   di
specialita' medicinali per uso umano";
  Visto  il decreto ministeriale 19 marzo 1998, recante "Disposizioni
concernenti medicinali derivati dal sangue o plasma umano";
  Visto   il   decreto   ministeriale   29 marzo   1999,  concernente
"Introduzione  della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite
C  mediante  la  tecnica  di amplificazione genica nei pool di plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati";
  Ritenuto  di  dover  aggiornare  le disposizioni del citato decreto
ministeriale  12 giugno  1991,  alla luce delle intervenute modifiche
legislative e delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio
trasfusionale,  di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
nella seduta del 6 ottobre 1998;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome nella seduta del 1o giugno
2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto regola l'importazione e l'esportazione del
sangue  umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico anche in relazione allo stato di avanzamento del piano di
incremento  produttivo  di  sangue  e  di  plasma  nazionali. Esso e'
sottoposto  ad  aggiornamento sentiti la Commissione nazionale per il
servizio  trasfusionale  e  l'Istituto  superiore  di  sanita', ed in
attuazione  delle  normative europee del settore, tenendo conto delle
innovazioni   in   campo  scientifico  e  tecnologico  finalizzate  a
garantire la sicurezza dei prodotti.