Art. 2.
  1.   L'importazione   e   l'esportazione  di  plasma  e  di  emo  o
plasmaderivati,  sono  autorizzate  dal  Ministero  della  sanita'  -
Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
nei   confronti   degli   interessati   che   risultino  regolarmente
autorizzati   alla   produzione  e  presentino  la  relativa  istanza
corredata  da idonea documentazione, conformemente all'allegato 1 del
presente  decreto,  sui  requisiti  di  qualita'  e sicurezza di tali
prodotti,  come  richiesti  dalla  vigente  normativa  in  materia di
protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue.
  2.  Il Ministero della sanita' consente l'importazione dei suddetti
prodotti dopo aver acquisito da parte delle autorita' sanitarie e dei
produttori  dei  Paesi esportatori idonea documentazione sull'origine
del  prodotto,  sui  dettagli delle metodiche utilizzate e ogni altra
notizia  atta  a  fornire  le  garanzie  necessarie per assicurare la
protezione dei donatori e dei riceventi.
  3.   L'autorizzazione   all'importazione  e'  altresi'  concessa  a
condizione  che  il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto
importato  i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti
con appositi provvedimenti del Ministero della sanita' e raccomandati
da norme internazionali e possa assicurare in qualsiasi momento e per
qualsiasi  evenienza  la  pronta  disponibilita' della documentazione
relativa alla selezione dei donatori.
  4.   L'eccedenza  di  emo  o  plasmaderivati,  ottenuta  da  plasma
nazionale,   potra'   essere  utilmente  esportata,  previa  relativa
autorizzazione,  per  contribuire  al  soddisfacimento del fabbisogno
europeo  nell'ambito  del  progetto  di  cooperazione  internazionale
nonche'  per  fini  umanitari;  i prodotti di cui sopra devono essere
parimenti  sottoposti  a  tutti  i controlli previsti dalla normativa
vigente.
  5.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esportazione  di  emo  o
plasmaderivati,    importati    ai   fini   della   lavorazione   per
l'esportazione,   prescinde   dalla  valutazione  del  raggiungimento
dell'autosufficienza   nazionale.   La   predetta  autorizzazione  e'
subordinata   alla   garanzia  di  conformita'  della  materia  prima
importata  e  dei  prodotti  lavorati  dalla  stessa  derivati  e  da
esportare, ai requisiti richiamati nel comma 1 del presente articolo.