Art. 4. 1. In caso di mancanza di analoghe valide alternative terapeutiche con medicinali emo o plasmaderivati disponibili nel commercio nazionale, il Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza - puo' autorizzare, caso per caso, l'importazione di specialita' medicinali legalmente in commercio nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia. 2. Nel caso indicato nel precedente comma 1 l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di specifica richiesta medica motivata e a condizione che i prodotti emo o plasmaderivati in questione risultino preparati nei Paesi di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di qualita', compresi i controlli di Stato, equivalenti a quelli richiesti dalla autorita' sanitaria italiana. 3. La richiesta compilata dal medico utilizzatore deve riportare le informazioni necessarie di cui all'allegato 2.