Allegato 1 Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 2 da parte del richiedente l'importazione e l'esportazione di plasma e di emo o plasmaderivati. 1) Il richiedente deve presentare specifica istanza di autorizzazione con indicazione di: denominazione del prodotto; quantita' che si intende importare od esportare (volume, massa, attivita', o altri indicatori); fornitori e/o utilizzatori esteri; eventuali relativi intermediari; origine del plasma o dell'emo o plasmaderivato; criteri di selezione/esclusione dei donatori; specificazione se trattasi di donatori non remunerati o re-munerati; negativita' dei controlli eseguiti su ogni donazione e relative metodiche per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute previsti dalla normativa vigente; ove trattasi di prodotti destinati alla diagnostica in vitro, deve essere specificata l'eventuale positivita' degli stessi ai controlli suddetti; criteri di decisione in caso di successiva sieroconversione di un donatore; sistema di rintracciabilita' punto di raccolta/prodotto finito e viceversa; contenitori con indicazione del tipo e del numero; conservazione e trasporto; procedure di preparazione del prodotto secondo la normativa del Paese che esporta con la specificazione dei trattamenti di rimozione/inattivazione virale effettuati; destinazione d'impiego (emoderivati o emodiagnostici ovvero per uso trasfusionale) con l'indicazione dei prodotti da ottenere e relative quantita' destinate al fabbisogno nazionale e/o all'esportazione ovvero con la specificazione del trattamento di rimozione/inattivazione virale applicato sul plasma fresco congelato destinato ad uso trasfusionale; Paese di provenienza o di destinazione; mezzo di trasporto designato; frontiera di passaggio; officina di produzione presso la quale la societa' richiedente, intende effettuare la lavorazione dei prodotti in questione anche sita in territorio della Comunita' europea, purche' precedentemente autorizzata dall'autorita' sanitaria competente e in grado di eseguire i controlli di cui al comma 3 dell'art. 2; disponibilita' della relativa documentazione in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i relativi contro campioni. 2) L'istanza di autorizzazione va corredata dalla seguente documentazione riferita al tipo di prodotto in importazione o in espor-tazione: certificato di controllo di qualita', rilasciato dal fornitore, con indicazione dei risultati di negativita' dei test di screening dei marcatori virali previsti, del valore delle ALT e di eventuali altri saggi effettuati mediante tecniche di amplificazione genomica dell'acido nucleico, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione e in ogni pool di plasma secondo la normativa vigente; dati relativi alla autorizzazione e all'eventuale accreditamento del centro fornitore; specificazione per ogni centro anche della relativa quantita' di prodotto, del numero totale dei contenitori, del numero delle liste dei donatori, della prima e ultima data delle liste, del totale delle unita' preparate e di quant'altro necessario per l'identificazione del prodotto fornito; attestazione di responsabilita' relativa ai controlli di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 2, rilasciata dal direttore tecnico dell'officina farmaceutica di produzione, con particolare riguardo ai risultati di negativita' dei test di screening dei marcatori virali, del valore delle ALT e/o di eventuali altri saggi come sopra indicato, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione e nei pool di plasma; fattura. 3) Per il rilascio delle autorizzazioni alla importazione la societa' richiedente puo' inoltrare un'unica istanza valida per un periodo non superiore a sei mesi, purche' la stessa sia riferita al medesimo Paese di provenienza, allo stesso fornitore e allo stesso tipo di prodotto, e corredata della documentazione prevista relativa ad ogni fornitura, ad eccezione per i prodotti destinati alla diagnostica in vitro che possono essere di tipi diversi; in quest'ultimo caso la relativa documentazione deve fornire le previste informazioni per ogni tipo di prodotto da importazione. L'importazione, ancorche' autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, potra' svolgersi anche in piu' fasi, di volta in volta documentate e preventivamente comunicate sia all'ufficio che rilascia l'autorizzazione che all'ufficio di frontiera del Ministero della sanita' competente ai controlli in materia.