Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto
ministeriale  del  29  marzo  2000,  entro  le  ore  11 del giorno 28
settembre 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del tennine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.