Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente    articolo    avra'    inizio   il   collocamento   della
quattordicesima  tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della
tredicesima  tranche  e  verra'  assegnata  con le modalita' indicate
negli  articoli  11  e  12  del  citato decreto del 29 marzo 2000, in
quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra'
luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 29 settembre 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.