Art. 12. Controlli successivi al pagamento degli aiuti (controlli ex post) Questo articolo specifica che i controlli successivi sono "mirati all'accertamento del rispetto degli impegni (...) con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate (...)". La durata dell'impegno di mantenere l'impianto e' dunque da considerarsi, con particolare riguardo alle finalita' del regolamento (CEE) n. 2080/92, un elemento essenziale dell'impegno. In caso di taglio anticipato, pertanto, l'oggetto dell'impegno tra beneficiario e pubblica amministrazione (Stato italiano e Unione europea) viene meno per inadempienza del beneficiario. Si configura, percio', una decadenza totale del contributo, con gli effetti previsti dal successivo art. 15 del decreto in questione e, in conseguenza dell'inadempienza contrattuale, si deve provvedere al recupero anche dei contributi corrisposti per le spese di impianto, nonche' dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione. Per quanto riguarda, invece, la questione del recupero dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione in caso di decadenza parziale o totale non causata da taglio anticipato, si ritiene che detto recupero possa essere operato solo per le annualita' per cui sia stato comprovato l'inadempimento, e non per quelle regolari. La norma comunitaria e quella nazionale non prevedono, infatti, l'estensione della sanzione anche alle annualita' nelle quali gli obblighi posti dal regolamento (CEE) n. 2080/92 siano stati assolti e pertanto l'irrogazione della sanzione deve riferirsi alle annualita' per le quali si sia accertata l'inadempienza. Comma 1 I controlli successivi al pagamento degli aiuti decorrono dal primo pagamento dopo l'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Nel caso di imboschimenti a ciclo lungo realizzati da privati, le regioni sono responsabili dei controlli successivi al pagamento degli aiuti per la verifica degli impegni assunti dal beneficiario e con i sopralluoghi effettuati nei cinque anni successivi all'impianto ne verificano la corretta funzionalita'. Pertanto, le regioni, nel quinquennio relativo al pagamento degli aiuti per le manutenzioni, non hanno piu' facolta' ma obbligo di disporre i suddetti controlli. I controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato (C.F.S.), per gli imboschimenti sopra citati, saranno svolti a partire dall'anno successivo al pagamento dell'ultima rata di manutenzione. Per tutti gli altri tipi d'imboschimenti e per i miglioramenti boschivi il Corpo forestale dello Stato, svolgera' i controlli successivi al pagamento degli aiuti a decorrere dal primo pagamento effettuato a seguito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Comma 2 Per quanto riguarda questo comma si ribadisce che si fa riferimento agli impegni risultanti dalle domande di aiuto tenuto conto dei risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale. Comma 3 L'estrazione del campione pari almeno al 5% dei beneficiari sara' effettuata dall'A.I.M.A. sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 494/1998. Comma 6 Qualora un beneficiario abbia aderito a piu' misure di aiuto, e' data la possibilita' di unificare i modelli generali dei verbali di cui agli allegati 1c imb e 1c mig, purche' il modello di verbale unificato sia conforme alle indicazioni dei singoli modelli. Si fa inoltre presente che nel modello 1c mig non va tenuta in considerazione l'indicazione riguardante il mancato reddito.