Art. 12.
  Controlli successivi al pagamento degli aiuti (controlli ex post)
  Questo  articolo  specifica che i controlli successivi sono "mirati
all'accertamento  del  rispetto  degli  impegni (...) con particolare
riferimento  agli  obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e
delle  opere  realizzate  (...)". La durata dell'impegno di mantenere
l'impianto  e'  dunque da considerarsi, con particolare riguardo alle
finalita'  del  regolamento  (CEE) n. 2080/92, un elemento essenziale
dell'impegno.  In  caso  di  taglio  anticipato,  pertanto, l'oggetto
dell'impegno  tra  beneficiario  e  pubblica  amministrazione  (Stato
italiano   e   Unione   europea)  viene  meno  per  inadempienza  del
beneficiario.   Si  configura,  percio',  una  decadenza  totale  del
contributo,  con  gli  effetti  previsti  dal  successivo art. 15 del
decreto    in   questione   e,   in   conseguenza   dell'inadempienza
contrattuale,  si  deve  provvedere  al recupero anche dei contributi
corrisposti  per  le spese di impianto, nonche' dei premi annualmente
erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione.
  Per  quanto  riguarda,  invece, la questione del recupero dei premi
annualmente   erogati   per   compensazione   al  mancato  reddito  e
manutenzione  in  caso  di decadenza parziale o totale non causata da
taglio anticipato, si ritiene che detto recupero possa essere operato
solo  per le annualita' per cui sia stato comprovato l'inadempimento,
e  non  per  quelle regolari. La norma comunitaria e quella nazionale
non  prevedono,  infatti,  l'estensione  della  sanzione  anche  alle
annualita'  nelle  quali  gli obblighi posti dal regolamento (CEE) n.
2080/92  siano  stati assolti e pertanto l'irrogazione della sanzione
deve  riferirsi  alle  annualita'  per  le  quali  si  sia  accertata
l'inadempienza.
Comma 1
  I controlli successivi al pagamento degli aiuti decorrono dal primo
pagamento  dopo  l'accertamento  finale  dell'avvenuta esecuzione dei
lavori.  Nel  caso  di  imboschimenti  a  ciclo  lungo  realizzati da
privati,  le  regioni  sono  responsabili dei controlli successivi al
pagamento  degli  aiuti  per  la  verifica  degli impegni assunti dal
beneficiario   e  con  i  sopralluoghi  effettuati  nei  cinque  anni
successivi all'impianto ne verificano la corretta funzionalita'.
  Pertanto,  le  regioni, nel quinquennio relativo al pagamento degli
aiuti  per  le  manutenzioni,  non  hanno piu' facolta' ma obbligo di
disporre i suddetti controlli.
  I  controlli  effettuati  dal Corpo forestale dello Stato (C.F.S.),
per   gli  imboschimenti  sopra  citati,  saranno  svolti  a  partire
dall'anno successivo al pagamento dell'ultima rata di manutenzione.
  Per  tutti  gli  altri  tipi  d'imboschimenti e per i miglioramenti
boschivi  il  Corpo  forestale  dello  Stato,  svolgera'  i controlli
successivi  al  pagamento degli aiuti a decorrere dal primo pagamento
effettuato   a   seguito   dell'accertamento   finale   dell'avvenuta
esecuzione dei lavori.
Comma 2
  Per quanto riguarda questo comma si ribadisce che si fa riferimento
agli  impegni  risultanti  dalle  domande  di  aiuto tenuto conto dei
risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli
impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale.
Comma 3
  L'estrazione  del  campione pari almeno al 5% dei beneficiari sara'
effettuata  dall'A.I.M.A.  sulla base dei criteri di selezione di cui
all'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 494/1998.
Comma 6
  Qualora  un  beneficiario  abbia aderito a piu' misure di aiuto, e'
data  la  possibilita' di unificare i modelli generali dei verbali di
cui  agli  allegati  1c  imb  e 1c mig, purche' il modello di verbale
unificato sia conforme alle indicazioni dei singoli modelli.
  Si  fa  inoltre  presente  che  nel modello 1c mig non va tenuta in
considerazione l'indicazione riguardante il mancato reddito.