Art. 14.
                       Altri casi di decadenza
  In  linea generale la decadenza totale o parziale viene pronunciata
in tutti i casi in cui in sede di controllo siano accertati superfici
o chilometri inferiori a quelli liquidati. E' evidente che la mancata
esecuzione delle cure colturali costituisce inadempimento e come tale
va sanzionato.
Comma 3
  Tale  comma  si  applica  in  maniera distinta per l'imboschimento,
compresi   la   relativa   manutenzione  e  mancato  reddito,  ed  il
miglioramento boschivo.