Art. 14. Altri casi di decadenza In linea generale la decadenza totale o parziale viene pronunciata in tutti i casi in cui in sede di controllo siano accertati superfici o chilometri inferiori a quelli liquidati. E' evidente che la mancata esecuzione delle cure colturali costituisce inadempimento e come tale va sanzionato. Comma 3 Tale comma si applica in maniera distinta per l'imboschimento, compresi la relativa manutenzione e mancato reddito, ed il miglioramento boschivo.