Art. 15.
                       Effetti della decadenza
Commi 1 e 2
  Con l'espressione "aiuti indebitamente percepiti" si fa riferimento
solo  agli  aiuti  concessi per gli impegni risultanti irregolari che
sono stati finanziati.
  Si   ribadisce,   inoltre,  che  con  la  decadenza  totale  si  ha
l'esclusione totale dall'aiuto per il futuro, mentre con la decadenza
parziale si ha l'esclusione parziale dall'aiuto per il futuro.
Comma 3
  Con  il termine "superficie dichiarata in domanda" e' da intendersi
la "superficie ammessa e liquidata".
Comma 4
  Si  specifica  che  il  termine  "superficie",  in  relazione  alle
percentuali  che  possano  dar  corso  a decadenze, dovra' intendersi
come:
  area nel caso di contributi dati per superficie di terreno;
  chilometri lineari nel caso di contributi dati per strade forestali
(nello  specifico  ci  si  dovra' riferire solo ai limiti espressi in
percentuale).
  Si  fa  presente  che  l'art. 14, comma 3, va interpretato come "di
piu' del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto".
Comma 5
  Secondo  le  indicazioni  della Commissione europea ci si riferisce
essenzialmente  a documenti prodotti dalla pubblica amministrazione e
non a perizie di parte.
Comma 6
  Il  calcolo  degli  interessi  va  fatto con riferimento all'intero
periodo.   A maggiore  precisazione  si  fa  presente  che  il  tasso
ufficiale   di   sconto   (TUS)  e'  quello  in  vigore  nel  periodo
intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione cosi
come  indicato nel comma stesso. Nel caso subisca variazioni in detto
periodo  l'importo  totale  degli  interessi  sara'  costituito dalla
sommatoria  degli importi degli interessi dei singoli periodi. Per la
procedura di restituzione si veda l'art. 16, comma 1.