Art. 15. Effetti della decadenza Commi 1 e 2 Con l'espressione "aiuti indebitamente percepiti" si fa riferimento solo agli aiuti concessi per gli impegni risultanti irregolari che sono stati finanziati. Si ribadisce, inoltre, che con la decadenza totale si ha l'esclusione totale dall'aiuto per il futuro, mentre con la decadenza parziale si ha l'esclusione parziale dall'aiuto per il futuro. Comma 3 Con il termine "superficie dichiarata in domanda" e' da intendersi la "superficie ammessa e liquidata". Comma 4 Si specifica che il termine "superficie", in relazione alle percentuali che possano dar corso a decadenze, dovra' intendersi come: area nel caso di contributi dati per superficie di terreno; chilometri lineari nel caso di contributi dati per strade forestali (nello specifico ci si dovra' riferire solo ai limiti espressi in percentuale). Si fa presente che l'art. 14, comma 3, va interpretato come "di piu' del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto". Comma 5 Secondo le indicazioni della Commissione europea ci si riferisce essenzialmente a documenti prodotti dalla pubblica amministrazione e non a perizie di parte. Comma 6 Il calcolo degli interessi va fatto con riferimento all'intero periodo. A maggiore precisazione si fa presente che il tasso ufficiale di sconto (TUS) e' quello in vigore nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione cosi come indicato nel comma stesso. Nel caso subisca variazioni in detto periodo l'importo totale degli interessi sara' costituito dalla sommatoria degli importi degli interessi dei singoli periodi. Per la procedura di restituzione si veda l'art. 16, comma 1.