Art. 18. Autorita' di controllo Ai sensi del presente articolo le verifiche istruttorie sono di competenza delle regioni; sono, altresi', di competenza delle regioni i controlli successivi al pagamento degli aiuti per la manutenzione e il mancato reddito relativamente al primo quinquennio dall'impianto; sono di competenza del Corpo forestale dello Stato, tutti gli altri controlli successivi al pagamento degli aiuti con la collaborazione delle regioni. Tale "collaborazione" da parte degli organi regionali si esplica nella seguente maniera: 1) messa a disposizione dell'intera documentazione delle pratiche oggetto di controllo, nonche' di altra documentazione richiesta dal Corpo forestale dello Stato finalizzata allo svolgimento dell'attivita' in argomento; 2) presenza di proprio rappresentante durante i sopralluoghi in campo, il quale accompagnera' il personale del Corpo forestale dello Stato e avra' facolta' di inserire eventuali osservazioni nel verbale del sopralluogo (allegati 1c imb e 1c mig del decreto ministeriale n. 494/1998) nel caso ritenga opportuno evidenziare osservazioni di carattere oggettivo sull'esito del controllo svolto. Allegati del decreto ministeriale: allegati 1a, 1b, 1c imb e 1c mig. In base a quanto previsto nell'art. 12 del regolamento CEE n. 3887/92, in questi verbali e' data facolta' al beneficiario di sottoscriverli, indicando eventualmente le proprie osservazioni. Il Ministro: Pecoraro Scanio