Art. 18.
                       Autorita' di controllo
  Ai  sensi  del  presente  articolo le verifiche istruttorie sono di
competenza delle regioni; sono, altresi', di competenza delle regioni
i controlli successivi al pagamento degli aiuti per la manutenzione e
il  mancato reddito relativamente al primo quinquennio dall'impianto;
sono  di  competenza del Corpo forestale dello Stato, tutti gli altri
controlli  successivi  al pagamento degli aiuti con la collaborazione
delle regioni.
  Tale  "collaborazione"  da  parte degli organi regionali si esplica
nella seguente maniera:
    1) messa a disposizione dell'intera documentazione delle pratiche
oggetto  di  controllo, nonche' di altra documentazione richiesta dal
Corpo    forestale   dello   Stato   finalizzata   allo   svolgimento
dell'attivita' in argomento;
    2)  presenza  di proprio rappresentante durante i sopralluoghi in
campo,  il quale accompagnera' il personale del Corpo forestale dello
Stato e avra' facolta' di inserire eventuali osservazioni nel verbale
del sopralluogo (allegati 1c imb e 1c mig del decreto ministeriale n.
494/1998)  nel  caso  ritenga  opportuno  evidenziare osservazioni di
carattere oggettivo sull'esito del controllo svolto.
  Allegati del decreto ministeriale:
    allegati 1a, 1b, 1c imb e 1c mig.
  In  base  a  quanto  previsto  nell'art.  12 del regolamento CEE n.
3887/92,  in  questi  verbali  e'  data  facolta'  al beneficiario di
sottoscriverli, indicando eventualmente le proprie osservazioni.
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio