Art. 6. Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento Per quanto riguarda il comma 5 a titolo esemplificativo con il termine "adeguata documentazione" per l'identificazione delle superfici si intende almeno l'estratto di mappa e/o la visura catastale. Nel caso siano avvenute modifiche non ancora inserite nella documentazione catastale, la predetta documentazione dovra' essere integrata da atto attestante la situazione aggiornata redatto da professionista abilitato. A supporto dell'attivita' di controllo per l'identificazione delle superfici, l'A.I.M.A. si impegna a mettere a disposizione il Sistema informativo geografico (G.I.S.). E' facolta' degli uffici istruttori acquisire un computo metrico finale con prospetto analitico delle particelle e delle relative superfici, oppure le risultanze della perizia del tecnico incaricato che ha effettuato la misurazione. Per tecnico incaricato non si intende esclusivamente un libero professionista iscritto all'albo ma anche qualunque dipendente dell'ufficio istruttore, in possesso di idoneo titolo di studio, inquadrato in qualifica che preveda nell'ambito delle proprie mansioni questo tipo di attivita'. Risulta opportuno che la misurazione delle superfici sia effettuata mediante l'uso di strumenti con basso errore di misura strumentale in relazione all'ampiezza delle superfici da misurare. Si fa inoltre presente che l'identificazione delle superfici deve intendersi sia a livello quantitativo sia con riferimento alla localizzazione delle stesse. Si chiarisce, infine, che da questo articolo in poi il riferimento agli "impegni risultanti dalla domanda" o "ammessi a regime" deve logicamente intendersi fatto agli "impegni assunti", ossia quegli impegni che sono il frutto dell'incontro tra proposta del beneficiario (domanda) e accettazione della regione (ammissione al regime e alla liquidazione).