Art. 7.
Verifiche  istruttorie  per l'accertamento del possesso dei requisiti
        per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.
  Per  quanto  riguarda  i commi 1 e 3 si fa presente che i requisiti
sono  quelli  previsti  dal  regolamento  comunitario e dai programmi
regionali  e  che  si  riferiscono a tutte le domande di aiuto per il
mancato  reddito,  mentre  il  comma  2  e  il comma 4 si riferiscono
esclusivamente  ai  sopralluoghi  facenti  parte del campione pari ad
almeno  il  10  %  delle  domande ammissibili. Pertanto il modello di
accertamento  di  cui  all'allegato 1a si riferisce esclusivamente ai
sopralluoghi  in campo per il campione del 10%, inoltre, nello stesso
modello,  il  riferimento all'art. 9 nell'intestazione del verbale e'
da intendersi all'art. 7.
  Secondo   le  indicazioni  fornite  dai  competenti  servizi  della
Commissione  europea  con  la  nota  n. 2570 dell'11 gennaio 1995, le
attivita' istruttorie per la verifica dei requisiti soggettivi per la
concessione  del mancato reddito vengono effettuate una sola volta. A
tale   proposito   gli   uffici  istruttori  potranno  chiedere  agli
interessati,  o  alle  altre  amministrazioni  competenti,  tutta  la
documentazione  idonea  alla  individuazione  del  livello di reddito
(dichiarazione  dei  redditi,  iscrizione all'albo degli imprenditori
agricoli,  autodichiarazione  sul  reddito).  Qualora gli interessati
forniscano solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
gli  uffici  istruttori si attiveranno presso i competenti uffici del
Ministero   delle   finanze   per   la   verifica  a  campione  delle
dichiarazioni medesime.
  Per quanto riguarda i requisiti oggettivi questi andranno accertati
annualmente   su  tutte  le  domande  di  aiuto  per  verificarne  la
permanenza,  che  risulta  condizione  essenziale  per  il  pagamento
dell'aiuto.  Tale  accertamento  si  effettua mediante l'acquisizione
della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'art. 9 nonche', per il 10%, tramite sopralluogo.
Comma 2
  Il  campione  del  10% non puo' rientrare nell'ambito di quello del
50%   previsto   dall'art.  3,  comma  2,  perche'  sara'  effettuato
annualmente  per  accertare  la permanenza dei requisiti oggettivi di
cui  al  comma  1.  Solo  nel  caso  in  cui  tali  verifiche fossero
effettuate  prima  dell'accertamento  finale dell'avvenuta esecuzione
dei  lavori  di  rimboschimento,  il  campione del 10% puo' rientrare
nell'ambito di quello del 50%.
  L'estrazione del campione da controllare e' di competenza esclusiva
delle  regioni  che  devono  adottare  i  criteri di selezione di cui
all'art.  19  del  decreto ministeriale n. 494/1998. Tale campione e'
unico  con  quello  selezionato  per la concessione dell'aiuto per la
manutenzione ed e' pari al 10% dei beneficiari oggetto del controllo.