Art. 7. Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito. Per quanto riguarda i commi 1 e 3 si fa presente che i requisiti sono quelli previsti dal regolamento comunitario e dai programmi regionali e che si riferiscono a tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, mentre il comma 2 e il comma 4 si riferiscono esclusivamente ai sopralluoghi facenti parte del campione pari ad almeno il 10 % delle domande ammissibili. Pertanto il modello di accertamento di cui all'allegato 1a si riferisce esclusivamente ai sopralluoghi in campo per il campione del 10%, inoltre, nello stesso modello, il riferimento all'art. 9 nell'intestazione del verbale e' da intendersi all'art. 7. Secondo le indicazioni fornite dai competenti servizi della Commissione europea con la nota n. 2570 dell'11 gennaio 1995, le attivita' istruttorie per la verifica dei requisiti soggettivi per la concessione del mancato reddito vengono effettuate una sola volta. A tale proposito gli uffici istruttori potranno chiedere agli interessati, o alle altre amministrazioni competenti, tutta la documentazione idonea alla individuazione del livello di reddito (dichiarazione dei redditi, iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, autodichiarazione sul reddito). Qualora gli interessati forniscano solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' gli uffici istruttori si attiveranno presso i competenti uffici del Ministero delle finanze per la verifica a campione delle dichiarazioni medesime. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi questi andranno accertati annualmente su tutte le domande di aiuto per verificarne la permanenza, che risulta condizione essenziale per il pagamento dell'aiuto. Tale accertamento si effettua mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 9 nonche', per il 10%, tramite sopralluogo. Comma 2 Il campione del 10% non puo' rientrare nell'ambito di quello del 50% previsto dall'art. 3, comma 2, perche' sara' effettuato annualmente per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi di cui al comma 1. Solo nel caso in cui tali verifiche fossero effettuate prima dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento, il campione del 10% puo' rientrare nell'ambito di quello del 50%. L'estrazione del campione da controllare e' di competenza esclusiva delle regioni che devono adottare i criteri di selezione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale n. 494/1998. Tale campione e' unico con quello selezionato per la concessione dell'aiuto per la manutenzione ed e' pari al 10% dei beneficiari oggetto del controllo.