Art. 8. Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito. Comma 1 L'ufficio istruttore dopo aver richiesto le integrazioni agli interessati, ove permanga inidoneita' della documentazione richiesta, respinge la domanda. Comma 2 L'incapacita' professionale comprende sia casi di incapacita' giuridica (temporanea o definitiva) sia incapacita' fisica (ictus, amputazioni, malattie invalidanti etc.), qualora l'imprenditore conduca direttamente il fondo col proprio lavoro. Il termine calamita' naturale grave e' da intendersi come un evento imprevedibile e la cui portata sia tale che nessun metodo o mezzo preventivo ne avrebbe potuto impedire i danni. Al fine di dimostrare l'effettivo realizzarsi di tale tipo di evento, nonche' la sua gravita', potra' essere considerata come valida la dichiarazione rilasciata da un ente pubblico competente che ne comprovi l'entita' e la territorialita', tenendo conto, come condizione limitante il diritto al rimborso, il fatto che il beneficiario abbia adottato tutti i mezzi e le misure idonee ad evitare i danni. I casi di forza maggiore enunciati dall'articolo (previsti a livello di regolamentazione comunitaria) devono considerarsi esemplificativi, dato che nel nostro ordinamento si devono comunque applicare i principi di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile. Pertanto, alla luce dei suddetti articoli, ne consegue: i casi di "forza maggiore" (rectius impossibilita' della prestazione) possono essere ampliati; i casi di "forza maggiore" possono essere definitivi (cosiddetta impossibilita' totale) o temporanei (riconducibili alla cosiddetta impossibilita' parziale): solo nel secondo caso (impossibilita' parziale o temporanea) il beneficiario evita la decadenza totale dall'aiuto, ma perde comunque il diritto al premio per le annualita' nelle quali non ha adempiuto. Nel primo caso (impossi-bilita' totale), invece, e' evidente che il beneficiario decade totalmente dall'aiuto, con effetto ex nunc, e deve restituire l'eventuale annualita' di premio percepita dopo l'evento che ha causato l'impossibilita' (ma solo quella). Se si interpretasse letteralmente la disposizione, si perverrebbe all'assurdo che un soggetto, espropriato del fondo, non decade dall'aiuto, e potrebbe, quindi, continuare a ottenere la corresponsione del premio; nel caso di decesso, si deve distinguere: se vi sono eredi che accettano l'eredita', fino all'accettazione si ha un caso di impossibilita' parziale (temporanea); se non vi sono eredi, si ha la decadenza totale (o meglio, estinzione dell'obbligo); i principi enunciati si applicano a tutte le misure e non solo al mancato reddito.