Art. 9.
                  Autocertificazione di adempimento
Comma 1
  L'autocertificazione si riferisce all'anno in corso per il quale si
deve  ancora  ottenere il premio e la sua presentazione e' condizione
limitante solo alla liquidazione del premio.
  Il  termine  del 31 agosto va tenuto presente come scadenza ultima;
l'autocertificazione,  infatti,  puo'  essere presentata in qualunque
periodo  dell'anno  di  riferimento antecedente a tale data. Nel caso
che  venga  presentata oltre tale scadenza il beneficiario e' escluso
dall'aiuto  per l'anno in questione, dal momento che la presentazione
di   detta   autocertificazione   e'  condizione  essenziale  per  la
liquidazione dei premi.
  Resta  salva  la facolta' degli uffici istruttori di effettuare gli
accertamenti  in  ogni  momento  antecedente  al  31 agosto  presso i
beneficiari   anche  se  questi  non  hanno  ancora  presentato  tale
autocertificazione,  in  quanto  tale omissione ha effetto solo sulla
liquidazione del premio.