Art. 9. Autocertificazione di adempimento Comma 1 L'autocertificazione si riferisce all'anno in corso per il quale si deve ancora ottenere il premio e la sua presentazione e' condizione limitante solo alla liquidazione del premio. Il termine del 31 agosto va tenuto presente come scadenza ultima; l'autocertificazione, infatti, puo' essere presentata in qualunque periodo dell'anno di riferimento antecedente a tale data. Nel caso che venga presentata oltre tale scadenza il beneficiario e' escluso dall'aiuto per l'anno in questione, dal momento che la presentazione di detta autocertificazione e' condizione essenziale per la liquidazione dei premi. Resta salva la facolta' degli uffici istruttori di effettuare gli accertamenti in ogni momento antecedente al 31 agosto presso i beneficiari anche se questi non hanno ancora presentato tale autocertificazione, in quanto tale omissione ha effetto solo sulla liquidazione del premio.