Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata "Barbera
d'Asti"  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione,  sono  tenuti  ad  effetture,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini dell'iscrizione provvisoria dei
medesimi  all'apposito  albo  dei  vigneti  "Barbera  d'Asti",  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente  comma, solo per
l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
dei  vigneti  previsto  dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  se  a  giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le
denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la
regione   stessa   non   abbia   potuto  effettuare,  per  dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.