Art. 3.
  Chiunque  produce,  pone  in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  i  vini con la denominazione di origine controllata "Barbera
d'Asti"  e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio