Art. 3. Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2000 Il dirigente: Fonti