Art. 5.

I  prodotti  cosmetici  non  conformi  alle disposizioni previste dal
presente  decreto non possono essere messi in commercio da produttori
e  importatori  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente   decreto  e  non  possono  essere  venduti  ne'  ceduti  al
consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001.

    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 17 agosto 2000


                                             Il Ministro della sanità
                                                    Veronesi
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
          Letta
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 158