Art. 5. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 2000 Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 158