Art. 13
                            D e r o g h e
  1.  Per  le  acque  dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2,
dal  simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o
speciali  condizioni  geografiche e, quanto al rispetto dei parametri
riportati  nella  medesima  tabella,  per  arricchimento naturale del
corpo  idrico  da  sostanze  provenienti  dal  suolo senza intervento
diretto dell'uomo.