Art. 15.
          Accertamento della qualita' delle acque destinate
                       alla vita dei molluschi
  1.  Le  acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
  2.  Qualora  le acque designate non risultano conformi ai requisiti
di  cui  alla  tabella  1/C  dell'allegato 2, le regioni stabiliscono
programmi per ridurre l'inquinamento.
  3.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno  o  piu' valori di
parametri   di  cui  alla  tabella  1/C  dell'allegato  2,  non  sono
rispettati,   le  autorita'  competenti  al  controllo  accertano  se
l'inosservanza  sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad
altri  fattori  di  inquinamento.  In  tali  casi le regioni adottano
misure appropriate.