Art. 17. Norme sanitarie 1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (a). Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993.