Art. 17.
                           Norme sanitarie
  1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  14,  15  e  16 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificazione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530 (a).
          Riferimenti normativi:
              (a) Il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 530,
          recante   "Attuazione   della   direttiva   91/492/CEE  che
          stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e
          commercializzazione   dei   molluschi   bivalvi   vivi"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993.