Art. 19.
           Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
  1.  Le  zone  vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'allegato 7/A-I.
  2.   Ai   fini  della  prima  individuazione  sono  designate  zone
vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  sulla  base  dei  dati  disponibili, e per quanto possibile
sulla  base  delle  indicazioni  stabilite  nell'allegato  7/A-I,  le
regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori
zone    vulnerabili   ovvero,   all'interno   delle   zone   indicate
nell'allegato   7/A-III,   le   parti   che  non  costituiscono  zone
vulnerabili.
  4.  Almeno  ogni  quattro  anni  le regioni, sentita l'Autorita' di
bacino,  rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili
per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della
precedente  designazione.  A  tal  fine  le  regioni  predispongono e
attuano,  ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le  concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un
anno,  secondo  le  prescrizioni  di  cui all'allegato 7/A-I, nonche'
riesaminano  lo  stato  eutrofico  causato da azoto delle acque dolci
superficiali,  delle  acque  di  transizione  e  delle  acque  marine
costiere.
  5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere
attuati  i  programmi  di  azione  di  cui  al  comma  6,  nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto  del  Ministro  per  le  politiche agricole in data 19 aprile
1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
1999.
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le
zone  designate ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data
di  designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni,
sulla  base  delle  indicazioni  e  delle  misure di cui all'allegato
7/A-IV,  definiscono  ovvero  rivedono,  se  gia'  posti  in  essere,
programmi  d'azione  obbligatori per la tutela e il risanamento delle
acque  dall'inquinamento  causato  da  nitrati di origine agricola, e
provvedono  alla  loro  attuazione  nell'anno  successivo per le zone
vulnerabili  di  cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 4.
  7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
    a) integrare,  se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice  di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita' di
applicazione;
    b) predisporre   ed   attuare   interventi  di  formazione  e  di
informazione  degli  agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
    c) elaborare  ed  applicare  entro quattro anni a decorrere dalla
definizione  o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla  base  dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario, modificare o
integrare   tali  programmi  individuando  tra  le  ulteriori  misure
possibili,  quelle  maggiormente  efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
  8.  Le  variazioni  apportate  alle  designazioni,  i  programmi di
azione,  i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni   effettuate   devono   essere   comunicati   al  Ministero
dell'ambiente,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto di cui
all'articolo  3,  comma  7. Al Ministero per le politiche agricole e'
data  tempestiva  notizia  delle  integrazioni apportate al codice di
buona  pratica  agricola  di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli
interventi di formazione e informazione.
  9.  Al  fine  di  garantire un generale livello di protezione delle
acque  il  codice  di  buona  pratica  agricola  e'  di  raccomandata
applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.