Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "abitante  equivalente":  il  carico  organico  biodegradabile
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a
60 grammi di ossigeno al giorno;
    b) "acque  ciprinicole":  le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
    c) "acque  costiere":  le  acque al di fuori della linea di bassa
marea o del limite esterno di un estuario;
    d) "acque  salmonicole":  le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
    e) "estuario":  l'area  di  transizione  tra  le acque dolci e le
acque  costiere  alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il
mare  sono  definiti  con  decreto del Ministro dell'ambiente; in via
transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
    f) "acque  dolci":  le  acque che si presentano in natura con una
bassa  concentrazione  di  sali  e  sono  considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
    g) "acque   reflue   domestiche":  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
    h) "acque  reflue  industriali":  qualsiasi  tipo di acque reflue
scaricate  da  edifici  od installazioni in cui si svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
    i) "acque  reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali ovvero
meteoriche   di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,  anche
separate, e provenienti da agglomerato;"
    l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della
superficie  del  terreno,  nella  zona  di  saturazione  e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
    m)  "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attivita'
economiche   sono   sufficientemente  concentrate  cosi'  da  rendere
possibile,  e cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche
in  rapporto  ai  benefici  ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento   delle  acque  reflue  urbane  verso  un  sistema  di
trattamento  di  acque  reflue  urbane  o  verso  un punto di scarico
finale;
    n) "applicazione  al  terreno"; l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  sulla  superficie  del  terreno, iniezione nel
terreno,  interramento,  mescolatura  con gli strati superficiali del
terreno;
    n-bis)  "utilizzazione  agronomica":  la gestione di effluenti di
allevamento,  di  acque  di  vegetazione  residuate dalla lavorazione
delle  olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole     aziende    agroalimentari,    dalla    loro    produzione
all'applicazione  al  terreno  di  cui  alla  lettera n), finalizzata
all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti nei medesimi
contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
    o) "autorita'  d'ambito":  la  forma di cooperazione tra comuni e
province  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (a);
    o-bis)  "gestore  del servizio idrico integrato": il soggetto che
in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (b), gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino
alla  piena  operativita'  del  servizio idrico integrato, il gestore
esistente del servizio pubblico";
    p) "bestiame":  si intendono tutti gli animali allevati per uso o
profitto;
    q) "composto   azotato":  qualsiasi  sostanza  contenente  azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
    r) "concimi  chimici":  qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
    s) "effluente  di  allevamento":  le deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato;
    t) "eutrofizzazione":  arricchimento delle acque in nutrienti, in
particolare  modo  di  composti  dell'azoto  ovvero  del fosforo, che
provoca  una  proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita
vegetale,  producendo  una indesiderata perturbazione dell'equilibrio
degli  organismi  presenti  nell'acqua  e  della qualita' delle acque
interessate;
    u) "fertilizzante":  fermo  restando  quanto disposto dalla legge
19 ottobre   1994,  n.  748 (c)  ai  fini  del  presente  decreto  e'
fertilizzante  qualsiasi  sostanza  contenente,  uno  o piu' composti
azotati,   sparsa   sul  terreno  per  stimolare  la  crescita  della
vegetazione;  sono  compresi  gli effluenti di allevamento, i residui
degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
    v)    "fanghi":  i  fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    z) "inquinamento":   lo   scarico   effettuato   direttamente   o
indirettamente  dall'uomo  nell'ambiente  idrico  di  sostanze  o  di
energia  le  cui  conseguenze  siano  tali  da mettere in pericolo la
salute  umana,  nuocere  alle  risorse viventi e al sistema ecologico
idrico,  compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
    aa) "rete  fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
    aa-bis)  "fognature separate": la rete fognaria costituita da due
condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e
puo'  essere  dotata  di dispositivi per la raccolta e la separazione
delle  acque  di  prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque
reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
    bb)  "scarico":  qualsiasi immissione diretta tramite condotta di
acque  reflue  liquide,  semiliquide  e  comunque convogliabili nelle
acque  superficiali,  sul  suolo,  nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente  dalla  loro  natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo  trattamento  di  depurazione.  Sono  esclusi i rilasci di
acque previsti all'art. 40;
    cc)  "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
    cc-bis) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane
che  alla  data  del  13 giugno  1999 sono in esercizio e conformi al
regime  autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di
acque  reflue  urbane  per  i quali alla stessa data siano gia' state
completate  tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto e
all`assegnazione  lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che
alla  data  del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime
autorizzativo  previgente;  gli  scarichi di acque reflue industriali
che   alla   data  del  13 giugno  1999  sono  in  esercizio  e  gia'
autorizzati;
    dd) "trattamento  appropriato": il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo
lo  scarico  garantisca  la conformita' dei corpi idrici recettori ai
relativi  obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
del presente decreto;
    ee)  "trattamento  primario":  il  trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  fisico ovvero chimico che comporti la
sedimentazione  dei  solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a
seguito  dei  quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto
almeno  del  20%  prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle
acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
    ff)  "trattamento  secondario": il trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  che in genere comporta il trattamento
biologico  con  sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui
vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
    gg)  "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento":
qualsiasi  stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o
industriali  che  comportano  la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione  delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5
ovvero  qualsiasi  altro processo produttivo che comporti la presenza
di tali sostanze nello scarico;
    hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una
sostanza   inquinante   contenuta   in   uno   scarico,  misurata  in
concentrazione,  ovvero  in  peso per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in peso per unita' di tempo;
    ii) "zone   vulnerabili":   zone   di  territorio  che  scaricano
direttamente  o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il  testo  dell'art. 9, comma 2, della citata legge
          5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
              "2. I comuni e le province provvedono alla gestione del
          servizio   idrico   integrato   mediante  le  forme,  anche
          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          come  integrata  dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498".
              (b) Il  testo  dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994,
          n.  36,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 14 alla
          Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, e' il seguente:
              "Art.  11 (Rapporti  tra enti locali e soggetti gestori
          del  servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una
          convenzione  tipo  e  relativo  disciplinare per regolare i
          rapporti  tra  gli  enti  locali  di  cui  all'art.  9 ed i
          soggetti   gestori   dei   servizi   idrici  integrati.  in
          conformita'   al   criteri   ed   agli   indirizzi  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).
              2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
                a) il  regime giuridico prescelto per la gestione del
          servizio;
                b) l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione;
                c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque
          a trenta anni;
                d) i     criteri     per     definire     il    piano
          economico-finanziario   per   la   gestione  integrata  del
          servizio;
                e) le  modalita'  di controllo del corretto esercizio
          del servizio;
                f) il  livello  di  efficienza e di affidabilita' del
          servizio  da  assicurare  all'utenza  anche con riferimento
          alla manutenzione degli impianti;
                g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali
          secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I,  capo II, del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (14);
                h) l'obbligo   di  restituzione  delle  opere,  degli
          impianti   e   delle  canalizzazioni  dei  servizi  di  cui
          all'articolo    4,    comma    1,   lettera   f),   oggetto
          dell'esercizio,  in  condizioni  di  efficienza ed in buono
          stato di conservazione;
                i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
                l) le  penali, le sanzioni in caso di inadempimento e
          le  condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
          civile;
                m) i  criteri  e  le  modalita' di applicazione delle
          tariffe   determinate   dagli   enti   locali  e  del  loro
          aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
          di utenze.
              3.  Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  della
          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province
          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di
          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e
          definiscono  le  procedure  e  le  modalita', anche su base
          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli
          obiettivi   previsti  dalla  presente  legge.  A  tal  fine
          predispongono,  sulla  base  dei  criteri e degli indirizzi
          fissati   dalle  regioni,  un  programma  degli  interventi
          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal
          connesso  modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il piano
          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come
          definiti all'articolo 13, per il periodo considerato".
              (c) La  legge  19 ottobre  1984,  n. 748 recante "Nuove
          norme  per  la  disciplina dei fertilizzanti" e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
          6 novembre 1984, n. 305.