Art. 20.
 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili
  1.  Con  le  modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle
indicazioni  contenute  nell'allegato 7/B, le regioni identificano le
aree  di  cui  all'articolo  5,  com-ma  21,  del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194  (a),  allo  scopo  di proteggere le risorse
idriche  o  altri  comparti  ambientali  dall'inquinamento  derivante
dall'uso di prodotti fitosanitari.
  2.  Le  regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
  3.  Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di
tutela,  secondo  i  criteri previsti nel piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22 dicembre  1998,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
          Riferimenti normativi:
              (a)   Il  testo  dell'art.  5,  comma  21,  del decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  recante "Attuazione
          della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di immissione in
          commercio   di   prodotti   fitosanitari"   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 122 del 27 maggio 1995, e' il seguente:
              "21.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  il  Ministro  dell'ambiente,  sentite le
          regioni  e  le  province  autonome, definisce i criteri per
          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le
          regioni   e   le   province   autonome   possono   chiedere
          l'applicazione,  delle  limitazioni  e  delle esclusioni di
          impiego di cui al comma 20".