Art. 21
                Disciplina delle aree di salvaguardia
               delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano
  1.  Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e  migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e  sotterranee  destinate  al  consumo umano erogate a terzi mediante
impianto  di  acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche'  per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela  assoluta  e zone di
rispetto,  nonche',  all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
  2.  Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le  autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie  per  la  conservazione,  la  tutela  della  risorsa ed il
controllo  delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
  3.  Per  la  gestione  delle  aree  di salvaguardia si applicano le
disposizioni  dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a),
e  le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per
quanto riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.
  4.   La   zona   di   tutela   assoluta   e'  costituita  dall'area
immediatamente  circostante  le  captazioni  o derivazioni; essa deve
avere  una  estensione  in caso di acque sotterranee e, ove possibile
per  le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto
di   captazione,   deve   essere  adeguatamente  protetta  e  adibita
esclusivamente  ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
  5.  La  zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante  la  zona  di  tutela  assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni    d'uso    tali    da   tutelare   qualitativamente   e
quantitativamente  la  risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in  zona  di  rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto allargata in
relazione  alla  tipologia  dell'opera  di  presa o captazione e alla
situazione  locale  di  vulnerabilita'  e  rischio  della risorsa. In
particolare  nella  zona  di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti   centri   di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  seguenti
attivita':
    a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    c) spandimento  di  concimi  chimici,  fertilizzanti o pesticidi,
salvo  che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni  di  uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della  natura  dei  suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
    d) dispersione  nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
    e) aree cimiteriali;
    f) apertura  di  cave  che  possono  essere in connessione con la
falda;
    g) apertura  di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate  al  consumo  umano e di quelli finalizzati alla variazione
della   estrazione   ed   alla   protezione   delle   caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
    h) gestione di rifiuti;
    i) stoccaggio  di  prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    m) pozzi perdenti;
    n) pascolo   e   stabulazione   di  bestiame  che  ecceda  i  170
chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al netto
delle  perdite  di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
  6.  Per  gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al  comma 5,
preesistenti,  ove  possibile  e  comunque  ad  eccezione  delle aree
cimiteriali,  sono  adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni  caso  deve  essere  garantita  la  loro  messa in sicurezza. Le
regioni  e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone
di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
    a) fognature;
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    c) opere  viarie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture di
servizio;
    d) le   pratiche   agronomiche   e   i  contenuti  dei  piani  di
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.
  7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona
di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
  8.  Le  zone  di  protezione  devono  essere  delimitate secondo le
indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione
del  territorio  interessato,  limitazioni  e  prescrizioni  per  gli
insediamenti   civili,   produttivi,   turistici,   agroforestali   e
zootecnici   da   inserirsi  negli  strumenti  urbanistici  comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
  9.  Le  regioni,  al fine della protezione delle acque sotterranee,
anche  di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e
disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
    a) aree di ricarica della falda;
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
    c) zone di riserva.
          Riferimenti normativi.
              (a) L'art.  13  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36,
          pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 14 alla Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  -  del 19 gennaio 1994 e' il
          seguente:
              "Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa
          costituisce  il  corrispettivo  del  servizio  idrico  come
          definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
              2.  La  tariffa  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di    gestione    delle   opere,   dell'adeguatezza   della
          remunerazione   del  capitale  investito  e  dei  costi  di
          gestione  delle  aree  di  salvaguardia,  in  modo  che sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e di esercizio.
              3.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, di intesa con il
          Ministro   dell'ambiente,   su  proposta  del  comitato  di
          vigilanza  di  cui  all'art.  21,  sentite  le Autorita' di
          bacino   di   rilievo   nazionale,  nonche'  la  conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo
          normalizzato   per   definire  le  componenti  di  costo  e
          determinare  la  tariffa  di  riferimento.  La  tariffa  di
          riferimento   e'   articolata   per   fasce   di  utenza  e
          territoriali,  anche con riferimento a parcolari situazioni
          idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo.
              4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione   della  tariffa  nonche'  per  orientare  e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione della presente legge.
              5.  La  tariffa e' determinata dagli enti locali, anche
          in relazione al piano finanziario degli interventi relativi
          al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
              6.  La  tariffa  e' applicata dai soggetti gestori, nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
              7.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono assicurate
          agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per
          i  consumi  di  determinate  categorie  secondo  prefissati
          scaglioni  di  reddito.  Per  conseguire  obiettivi di equa
          redistribuzione  dei  costi  sono  ammesse maggiorazioni di
          tariffa  per  le  residenze  secondarie  e per gli impianti
          ricettivi stagionali.
              8.  Per  le  successive determinazioni della tariffa si
          tiene   conto   degli   obiettivi  di  miglioramento  della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
              9.  L'eventuale  modulazione della tariffa tra i comuni
          tiene   conto  degli  investimenti  effettuati  dai  comuni
          medesimi  che  risultino  utili ai fini dell'organizzazione
          del servizio idrico integrato".
              (b)  il testo dell'art. 24 della citata legge 5 gennaio
          1994, n. 36 e' il seguente:
              "Art.  24  (Gestione  delle aree di salvaguardia). - 1.
          Per  assicurare  la tutela delle aree di salvaguardia delle
          risorse  idriche destinate al consumo umano, il gestore del
          servizio idrico integrata puo' stipulare convenzioni con lo
          Stato,  le  regioni,  gli enti locali, le associazioni e le
          universita'  agrarie  titolari di demani collettivi, per la
          gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti
          nel  perimetro  delle  predette  aree,  nel  rispetto della
          protezione  della  natura e tenuta conto dei diritti di uso
          civico esercitati.
              2.  La  quota  di  tariffa  riferita  ai  costi  per la
          gestione   delle   aree   di   salvaguardia,   in  caso  di
          trasferimenti  di  acqua da un ambito territoriale ottimale
          all'altro,   e'   versata   alla   comunita'  montana,  ove
          costituita,  o agli enti locali nel cui territorio ricadono
          le  derivazioni;  i  relativi  proventi  sono utilizzati ai
          fitti   della   tutela   e   del   recupero  delle  risorse
          ambientali".