Art. 22.
                 Pianificazione del bilancio idrico
  1.  La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
  2.  Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come  definito dall'Autorita' di
bacino,  nel  rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo
deflusso  vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e delle
destinazioni   d'uso   della  risorsa  compatibili  con  le  relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
  3.  Le  regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al
comma  4  e  dei  criteri  adottati  dai Comitati istituzionali delle
Autorita'  di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in
regolare   stato  di  funzionamento  di  idonei  dispositivi  per  la
misurazione  delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza   dei   punti   di   prelievo   e,  ove  presente,  di
restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei
risultati  delle  misurazioni  all'Autorita'  concedente  per il loro
successivo   inoltro   alla  regione  ed  alle  Autorita'  di  bacino
competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in
proprio    possesso   all'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7.
  4.  Il  Ministro  dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  a definire, di
concerto  con  gli  altri  Ministri competenti e previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, le linee guida per la
predisposizione  del  bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei
criteri  per  il  censimento  delle  utilizzazioni  in  atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale.
  5.  Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua
comunque  in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  regolate  dall'Autorita'  concedente  mediante la previsione di
rilasci  volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici
come  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera i), della legge
18 maggio  1989,  n.  183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge
5 gennaio  1994,  n.  36  (b)  senza  che  cio'  possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta   salva   la   relativa   riduzione  del  canone  demaniale  di
concessione.
  6.  Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti,
a  seguito  del  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni in atto nel
medesimo   corpo   idrico   provvedono,  ove  necessario,  alla  loro
revisione,   disponendo   prescrizioni   o  limitazioni  temporali  o
quantitative,  senza  che cio' possa dar luogo alla corresponsione di
indennizzi  da  parte  della pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
  6-bis. Nel provvedimento di concessione prefereziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  dei  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(c),  sono  previsti  i  rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale  nei  corpi  idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico.
          Riferimenti normativi.
              (a)  Il  testo  dell'art.  3, comma 1, lettera i) della
          legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente:
              Art.    3 (Le    attivita'    di    pianficaziane,   di
          programmazione  e  di  attuazione). - 1.  La  attivita'  di
          programmazione,  di  pianificazione  e  di attuazione degli
          interventi  destinati  a  realizzare  le finalita' indicate
          all'art. 1 curano in particolare:
                a) - h) (Omissis).
                i)  la  razionale utilizzazione delle risorse idriche
          superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
          irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle
          derivazioni  non  pregiudichi  il  minimo deflusso costante
          vitale   negli  alvei  sottesi  nonche'  la  pulizia  delle
          acque;".
              (b)  il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  della legge 5
          gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
              "Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). - (Omissis).
              3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
          prelievi  o da trasferimenti sia a valle che oltre la linea
          di  displuvio,  le  derivazioni,  sono  regolate in modo da
          garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
          alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
          ecosistemi interessati".
              (c)  il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre
          1933,  n.  1775, recante "testo unico delle disposizioni di
          legge  sulle  acque e impianti elettrici", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5, e' il seguente:
              4.  Per  le  acque pubbliche, le quali, non comprese in
          precedenti  elenchi,  siano  incluse in elenchi suppletivi,
          gli   utenti   che  non  siano  in  grado  di  chiedere  il
          riconoscimento  del  diritto  all'uso dell'acqua ai termini
          dell'art.  3,  hanno diritto alla concessione limitatamente
          al  quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
          utilizzata,  con esclusione di qualunque concorrente, salvo
          quanto e' disposto dall'art. 45.
              La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i termini
          stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita
          con la procedura delle concessioni.