Art. 23.
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 175 (a) introdotto dall'articolo 3
del  decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e' sostituito dal
seguente:
  "Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  interessate  che,  nel  termine massimo di quaranta
giorni  dalla  ricezione,  comunicano  il  proprio parere all'ufficio
istruttore  in  ordine  alla compatibiita' della utilizzazione con le
previsioni  del  piano  di  tutela e, anche in attesa di approvazione
dello  stesso,  ai  fini  del  controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico  o  idrologico.  Decorso  il  predetto  termine  senza che sia
intervenuta  alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
  2.  Il  comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.   1775,   cosi'   come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (c) sostituito dal seguente:
  "1.  Tra  piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione
con  altre  utenze  concesse  o  richieste presenti la piu' razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di  irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialinente
le risorse qualificate all'uso potabile;
    b) le  effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c)   le  caratteristiche  quantitative  e  qualitative  del corpo
idrico;
    d) la  quantita'  e  la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  industriali  e'  altresi'  preferita  quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
CEE  n.  1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993 (d) sull'adesione
volontaria  delle  imprese  del  settore  industriale  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit.".
  3.  L'articolo  12  bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(a)  introdotto  dall'articolo  5  del  decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'  definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito
il  minimo  deflusso  vitale,  tenuto  conto  delle  possibilita'  di
utilizzo  di  acque  reflue  depurate  o  di quelle provenienti dalla
raccolta  di  acque  piovane,  sempre che cio' risulti economicamente
sostenibile.  Nelle  condizioni  del  disciplinare  sono fissate, ove
tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative
dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si
tiene  conto  della necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo
tra  i  prelievi  e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al
fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e
quant'altro  sia  utile  in funzione del controllo del miglior regime
delle acque.
  2.  L'utilizzo  di  risorse  qualificate  con  riferimento a quelle
prelevate  da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano,
puo'  essere  assentito per usi diversi da quello potabile sempre che
non  vi  sia  possibilita'  di  riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti  dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo
sia   economicamente   insostenibile,   solo   nei   casi   di  ampia
disponibilita'   delle   risorse   predette,   di  accertata  carenza
qualitativa     e    quantitativa    di    fonti    alternative    di
approvvigionamento;  in tal caso, il canone di utenza per uso diverso
da quello potabile e' triplicato.
  3.  Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".
  4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  17.  -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93 (e) e
dall'articolo  28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (f)
e'   vietato   derivare   o   utilizzare   acqua  pubblica  senza  un
provvedimento  autorizzativo o concessorio dell Autorita' competente.
Nel  caso  di  violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione
competente   dispone   la   cessazione   dell`utenza  abusiva  ed  il
contravventore,  fatti  salvi  ogni  altro adempimento o comminatoria
previsti  dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire cinquanta
milioni.  Nei  casi  di  particolare  tenuita' si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Alla  sanzione  prevista  dal  presente  articolo  non  si applica il
pagamento  in  misura  ridotta  di  cui  all'articolo  16 della legge
24 novembre  1981,  n. 689 (g). E 'in ogni caso dovuta una somma pari
ai  canoni  non  corrisposti.  L'autorita'  competente,  con espresso
provvedimento  nel  quale  sono stabilite le necessarie cautele, puo'
eccezionalmente  consentire la continuazione provvisoria del prelievo
in  presenza  di  particolari ragioni di interesse pubblico generale,
purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti
di terzi e con il buon regime delle acque".
  5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
  6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo
1  della  legge  5 gennaio  1994,  n.  36  (h)  per  le derivazioni o
utilizzazioni  di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in
atto,   la   sanzione  di  cui  all'articolo  17  del  regio  decreto
11 dicembre  1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e'
ridotta  ad  un  quinto  qualora  sia presentata domanda in sanatoria
entro  il  31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne'
al  pagamento  della  sanzione coloro che abbiano presentato comunque
domanda  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto.
La   concessione  in  sanatoria  e'  rilasciata  nel  rispetto  della
legislazione  vigente  e  delle  utenze  regolarmente  assentite.  In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire,  fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l`utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.
  6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  febbraio  1999,  n. 238 (i) per la
presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  o  la  concessione
preferenziale  di  cui  all'articolo  4 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775 (l)  e dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n.
290 (m) per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000.
In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
  7.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  come modificato dal comma 1, dell'articolo 29 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (n) e' sostituito dal seguente:
  "Tutte  le  concessioni  di  derivazione sono temporanee. La durata
delle  concessioni,  salvo quanto disposto al secondo comma, non puo'
eccedere  i  trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma
la  disciplina  di  cui  all'articolo  12, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o)".
  8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia'
rilasciate.  Qualora  la scadenza di queste ultime, per effetto dello
stesso  comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente
fissata  nel  provvedimento  di  concessione, le relative derivazioni
possono  continuare  ad  essere esercitate sino alla data di scadenza
originaria,  purche'  venga  presentata  domando entro il 31 dicembre
2000,  fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22,
e  sempre  che  alla  prosecuzione  della  derivazione  non  osti uno
specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso
idroelettrico  di  pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso
il  termine  di  trenta  anni fissato dal comma 7, sono prorogate per
ulteriori  trenta  anni a far data dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa
domanda  entro  il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o
parere  dell'ente  gestore  qualora  la  concessione  ricada  in area
protetta,  ove  si  verifichino la mancanza dei presupposti di cui al
comma  1  procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate  dal  relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il
prelievo, ovvero alla revoca.
  9.   Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (q) e' inserito il seguente:
  "Le  concessioni  di derivazioni per uso irriguo devono tener conto
delle  tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della
risorsa  idrica,  della  quantita'  minima  necessaria  alla  coltura
stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;
le  stesse  sono  assentite  o  rinnovate  solo  qualora  non risulti
possibile  soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.".
  9-bis.  Fatta  salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto
il   territorio   nazionale   e'   assoggettato  a  tutela  ai  sensi
dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
  9-ter.  Le  regioni  disciplinano  i procedimenti di rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive  sulla  gestione  del  demanio  idrico  emanate,  entro  il
30 settembre  2000,  ai sensi dell'artico-lo 88, comma 1, lettera p),
del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 (s), su proposta del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  nelle  quali sono indicate anche le
possibilita'  di  libero  utilizzo  di acque superficiali scolanti su
suoli  o  in  fossi  o  in  canali di proprieta' privata. Le regioni,
sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei
prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti
dall'articolo  93  del  regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (r)
laddove  sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di
cui all'artico-lo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (s).
  9-quater.  Il  comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994,
n.  36,  come  modificato  dall'articolo  28,  comma  2,  della legge
30 aprile 1999, n. 136 (t) e' sostituito dal seguente:
  "2. Il  riconoscimento  e  la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto  dell'articolo  1,  nonche' le concessioni in sanatoria, sono
rilasciati  su  parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.
Gli  enti  gestori  di  aree  protette  verificano le captazioni e le
derivazioni   gia'   assentite  all'interno  delle  aree  protette  e
richiedono  all'autorita'  competente  la modifica delle quantita' di
rilascio  qualora  riconoscano  alterazioni degli equilibri biologici
dei  corsi  d'acqua  oggetto  di captazione, senza che cio' possa dar
luogo  alla  corresponsione  di  indennizzi  da  parte della Pubblica
Amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.".
  9-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo  25 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (u) e' abrogato".
          Riferimenti normativi.
              (a)   Il  testo unico delle disposizioni di legge sulle
          acque  e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
          dicembre  1933,  n.  1775,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del suddetto testo
          unico, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999.
              "Art.   7. - Le   domande   per   nuove  concessioni  e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque  sono  dirette  al  Ministro  dei  lavori  pubblici e
          presentate   all'ufficio   del   Genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
              Le  domande  di  cui  al  primo comma relative sia alle
          grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse
          alle  Autorita' di bacino territorialmente interessate che,
          nel  termine  massimo  di  quaranta giorni dalla ricezione,
          comunicano  il  proprio  parere  all'ufficio  istruttore in
          ordine  alla  compatibilita'  della  utilizzazione  con  le
          previsioni  del  piano  di  tutela  e,  anche  in attesa di
          approvazione   dello   stesso,   ai   fini   del  controllo
          sull'equilibrio  del  bilancio idrico o idrologico. Decorso
          il  predetto  termine  senza  che  sia  intervenuta  alcuna
          pronuncia,   il   parere   si  intende  espresso  in  senso
          favorevole.
              Ogni  richiedente di nuove concessioni deve depositare,
          con  la  domanda,  una  somma  pari  ad un quarantesimo del
          canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
          Le  somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
          entrate dello Stato.
              L'ufficio  del  Genio  civile  ordina  la pubblicazione
          della  domanda  mediante  avviso  nel  foglio degli annunzi
          legali  delle province nel cui territorio ricadono le opere
          di presa e di restituzione delle acque.
              Nell'avviso  sono  indicati il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe':
                luogo   di   presa,  quantita'  di  acqua,  luogo  di
          restituzione ed uso della derivazione.
              L'avviso  e'  pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.
              Nei  territori  che  ricadono  nella circoscrizione del
          magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo   deve   essere  sentito  sull'ammissibilita'  delle
          istanze prima della loro istruttoria.
              Se  il  Ministro  ritiene  senz'altro inammissibile una
          domanda  perche'  inattuabile  o  contraria  al buon regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo  decreto  sentito il parere del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici.
              Le  domande  che  riguardano  derivazioni  tecnicamente
          incompatibili  con  quelle  previste  da una o piu' domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste,  se  presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate  incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
              Dopo   trenta  giorni  dall'avviso,  la  domanda  viene
          pubblicata,  col  relativo progetto, mediante ordinanza del
          Genio civile.
              In  ogni  caso  l'ordinanza  stabilisce il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il   quale   possono   presentarsi  le  osservazioni  e  le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
              Se    le    opere   di   derivazione   interessano   la
          circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza
          di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
              Nel  caso  di  domande  concorrenti  la  istruttoria e'
          estesa  a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
          con  la  prima; se invece alcune furono accettate al di la'
          dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con
          questa  e  non  con le successive, l'istruttoria e' intanto
          limitata  a  quelle  che sono state presentate ed accettate
          entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda".
              (b)  Il  decreto  legislativo  12  luglio  1993 n. 275,
          recante  "riordino  in  materia  di  concessione  di  acque
          pubbliche"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie
          generale - n. 182 del 5 agosto 1993.
              (c)  Il testo dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre
          1933,  n.  1775,  gia'  modificato  dall'art. 4 del decreto
          legislativo  12  luglio  1993,  n.  275, come ulteriormente
          modificato  dal  decreto  legislativo  n.  152/1999,  e' il
          seguente:
              "Art.  9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata
          l'istruttoria  di  cui  agli  articoli  7 e 8, e' preferita
          quella  che  da  sola  o  in  connessione  con altre utenze
          concesse   o   richieste   presenti   la   piu'   razionale
          utilizzazione   delle   risorse  idriche  in  relazione  ai
          seguenti criteri:
                a) l'attuale   livello   di   soddisfacimento   delle
          esigenze  essenziali  dei  concorrenti  anche  da parte dei
          servizi  pubblici  di acquedotto o di irrigazione, evitando
          ogni  spreco  e  destinando  preferenzialmente  le  risorse
          qualificate all'uso potabile;
                b)   le  effettive  possibilita' di migliore utilizzo
          delle fonti in relazione all'uso;
                c)  le caratteristiche quantitative e qualitative del
          corpo idrico;
                d)   la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita
          rispetto a quella prelevata.
              1-bis.  E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo
          di  uso,  garantisce  la maggior  restituzione  d'acqua  in
          rapporto  agli  obiettivi  di qualita' dei corpi idrici. In
          caso  di  piu'  domande  concorrenti per usi industriali e'
          altresi'  preferita  quella del richiedente che aderisce al
          sistema  ISO  14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
          CEE   n.   1836/1993   del  Consiglio  del  29 giugno  1993
          sull'adesione   volontaria   delle   imprese   del  settore
          industriale  a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione e
          audit.
              A  parita'  di  tali condizioni e' prescelta quella che
          offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed
          economiche  d'immediata  esecuzione  ed  utilizzazione.  In
          mancanza   di  altre  condizioni  di  preferenza,  vale  il
          criterio della priorita' di presentazione.
              Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i
          progetti  sono  sostanzialmente  equivalenti, quantunque in
          alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione
          sia  piu'  vasta,  e'  di regola preferita la prima domanda
          quando  non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e
          il  primo  richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta
          utilizzazione.
              Sulla  preferenza da darsi all'una od all'altra domanda
          decide  definitivamente  il  Ministro  dei  lavori pubblici
          sentito il Consiglio superiore. Il Consiglio indica, per la
          domanda  prescelta,  gli  elementi  essenziali  che  devono
          essere contenuti nel disciplinare.
              Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita'
          di  utilizzazione,  e'  preferita  fra  piu' concorrenti la
          domanda  di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare
          o del relativo consorzio dei proprietari".
              (d)  Il  regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del
          29 giugno  1993  sull'adesione volontaria delle imprese del
          settore   industriale   ad   un   sistema   comunitario  di
          ecogostione  e audit e pubblicato nella G.U.C.E. n. 168 del
          10 luglio 1993.
              (e)  Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto
          11 dicembre 1993, n. 1775:
              "Art.  93.  -  Il proprietario di un fondo, anche nelle
          zone  soggette  a  tutela della pubblica amministrazione, a
          norma  degli  articoli  seguenti,  ha facolta', per gli usi
          domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con
          mezzi  meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo  fondo,
          purche'  osservi  le distanze e le cautele prescritte dalla
          legge.
              Sono  compresi  negli  usi domestici l'innaffiamento di
          giardini  ed  orti inservienti direttamente al proprietario
          ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".
              (f)  I  commi  3  e  4  dell'articolo  28 della legge 5
          gennaio 1994, n. 36, sono i seguenti:
              "3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne
          al  servizio  di  fondi  agricoli  o  di singoli edifici e'
          libera.
              4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o
          concessione  di  derivazione di acque; la realizzazione dei
          relativi  manufatti  e'  regolata  alle leggi in materia di
          edilizia,  di  costruzioni  nelle zone sismiche, di dighe e
          sbarramenti e dalle altre leggi speciali".
              (g)  L'art.  16  della  legge  24 novembre 1981, n. 689
          recante   "modifiche  al  sistema  penale"  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 329 del 30 novembre 1981 e' il seguente:
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa  o,  se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  dei  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione".
              (h)  L'art.  1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
          e' il seguente:
              "Art.  1  (Tutela  e  uso  delle risorse idriche). - 1.
          Tutte  le  acque  superficiali e sotterranee, ancorche' non
          estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
          risorsa  che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri
          di solidarieta'.
              2.    Qualsiasi   uso   delle   acque   e'   effettuato
          salvaguardando   le   aspettative   ed   i   diritti  delle
          generazioni  future  a  fruire  di  un  integro  patrimonio
          ambientale.
              3.  Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
          al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
          idrico,  la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura. la
          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e
          gli equilibri idrologici.
              4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
          disciplinate da leggi speciali".
              (i)   L'art.   1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  18  febbraio 1999, n. 238, recante "regolamento
          recante  norme  per  l'attivazione  di  talune disposizioni
          della  legge  5  gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse
          idriche",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 luglio
          1999, n. 173, e' il seguente:
              "Art.  1 (Demanio idrico). - 1. Appartengono allo Stato
          e   fanno   parte  del  demanio  pubblico  tutte  le  acque
          sotterranee  e  le  acque  superficiali,  anche raccolte in
          invasi o cisterne.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica a
          tutte  le  acque piovane non ancora convogliate in un corso
          d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
              3.  Ai  sensi  dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5
          gennaio  1994,  n.  36,  la  raccolta delle acque di cui al
          comma  2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli
          o  di singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza
          o  concessione  di  derivazione,  ferma  l'osservanza delle
          norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per
          la  realizzazione  dei  relativi  manufatti,  nonche' delle
          discipline  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trattamento  e  di
          depurazione delle acque.
              4.  Per  le  acque  pubbliche  di cui all'art. 1, della
          legge  5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non
          iscritte  negli  elenchi delle acque pubbliche, pua' essere
          chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di
          cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
          entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          regolamento".
              (l)  L'art.  4  del citato decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775, e' il seguente:
              "Art.  4.  -  Per  le  acque  pubbliche,  le quali, non
          comprese  in  precedenti  elenchi, siano incluse in elenchi
          suppletivi,  gli  utenti che non siano in grado di chiedere
          il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
          dell'art.  3,  hanno diritto alla concessione limitatamente
          al  quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
          utilizzata,  con esclusione di qualunque concorrente, salvo
          quanto e' disposto dall'art. 45.
              La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i termini
          stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita
          con la procedura delle concessioni".
              (m)  L'art.  2  della  legge  17  agosto  1999, n. 290,
          recante   "proroga   di   termini   nel  settore  agricolo"
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 20 agosto 1999,
          e' il seguente:
              "Art.  2 (Denuncia dei pozzi - Modifica all'art. 11 del
          decreto-legge  n.  507  del  1994).  - 1. Il termine per le
          denunce   dei   pozzi   di  cui  all'art.  10  del  decreto
          legislativo   12 luglio   1993,  n.  275,  come  modificato
          dall'art.  14  del  decreto-legge  8 agosto  1994,  n. 507,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n.  584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge;  in  caso  di
          richiesta  di  riconoscimento  o  concessione,  i canoni di
          derivazione  irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento
          della  relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro
          mesi  dalla  data di entrata m vigore della presente legge,
          provvedimenti   finalizzati   alla   semplificazione  degli
          adempimenti,   con   particolare  riferimento  alle  utenze
          minori.  La  disposizione  di  cui  al  presente  comma  ha
          efficacia dal 1o luglio 1995.
              2. Per i pozzi ad uso domestico o agricola, la denuncia
          e  la  richiesta  di  concessione possono effettuarsi anche
          mediante  autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio
          1968,  n.  15, e successive modificazioni. La presentazione
          di  tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni
          provinciali  competenti  nel  termine  di  cui  al comma 1,
          estingue   ogni   illecito   amministrativo   eventualmente
          commesso per la mancata tempestiva denuncia.
              3.  Al  comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto
          1994,  n.  507,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 ottobre  1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore
          a  due  anni" sono sostituite dalle seguenti: " periodo non
          superiore a quattro anni".
              (n)  Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 11
          dicembre  1933,  n.  1775,  gia'  modificato  dalla legge 5
          gennaio  1994,  n.  36,  come  ulteriormente modificato dal
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
              "Art.  21.  -  Tutte le concessioni di derivazione sono
          temporanee.  La  durata  delle  concessioni,  salvo  quanto
          disposto  al secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
          ovvero  quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina
          di  cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo
          16 marzo 1999, n. 79.
              Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici  e  possono essere condizionate alla attuazione di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei  termini  quantitativi  e temporali che dovranno essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
              Il  Ministro  dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore,  tenuto  conto dello scopo prevalente, determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione.
              Le  concessioni  di  derivazioni per uso irriguo devono
          tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
          disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
          necessaria  alla  coltura  stessa, prevedendo se necessario
          specifiche   modalita'   di  irrigazione;  le  stesse  sono
          assentite  o  rinnovate  solo qualora non risulti possibile
          soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture
          consortili gia' operanti sul territorio.
              Giusta  il  disposto  dell'art. 8 del testo unico sulle
          ferrovie  concesse  alla  industria  privata, approvato con
          regio  decreto  9  maggio  1912,  n.  1447;  le derivazioni
          posteriori  alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad
          un  concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione
          della   trazione  elettrica,  conservano  la  durata  della
          concessione   della   ferrovia  e  ne  costituiscono  parte
          integrante.
              La  stessa  disposizione  e' applicabile alle tramvie a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
          funicolari,  funivie,  filovie  ed  ascensori  in  servizio
          pubblico".
              (o) Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recanta
          "attuazione  della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica" e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
              Si  riporta  il testo dell'art. 12, commi 6, 7 e 8, del
          suddetto decreto:
              "6.  Le  concessioni  rilasciate all'Enel S.p.a. per le
          grandi  derivazioni  idroelettriche  scadono al termine del
          trentesimo  anno  successivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              7.  Le  concessioni  scadute  o  in  scadenza  entro il
          31 dicembre  2010  sono  prorogate  a quest'ultima data e i
          titolari  di  concessione  interessati, senza necessita' di
          alcun  atto  amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
          comunicazione  all'amministrazione concedente entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto  salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
          16.
              8.  Per  le  concessioni  la cui scadenza sia fissata a
          dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
          stabiliti nell'atto di concessione".
              (p)  Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto
          11  dicembre  1933,  n.  1775,  come modificato dal decreto
          legislativo n. 152/1999:
              "Art.  21.  -  Salvo quanto disposto dal secondo comma,
          tutte  le  concessioni  di  derivazione sono temporanee. La
          durata  delle  concessioni ad eccezione di quelle di grande
          derivazione  idroelettrica, per le quali resta fermo quanto
          disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
          relativi  decreti legislativi di attuazione della direttiva
          96/1992/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta
          per uso irriguo.
              Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici  e  possono essere condizionate alla attuazione di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei  termini  quantitativi  e temporali che dovranno essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
              Il  Ministro  dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore,  tenuto  conto dello scopo prevalente, determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione.
              Le  concessioni  di  derivazioni per uso irriguo devono
          tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
          disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
          necessaria  alla  coltura  stessa, prevedendo se necessario
          specifiche   modalita'   di  irrigazione;  le  stesse  sono
          assentite  o  rinnovate  solo qualora non risulti possibile
          soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture
          consortili gia' operanti sul territorio.
              Giusta  il  disposto  dell'art. 8 del testo unico sulle
          ferrovie  concesse  alla  industria  privata, approvato con
          regio  decreto  9  maggio 1912 n. 1447 (16); le derivazioni
          posteriori  alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad
          un  concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione
          della   trazione  elettrica,  conservano  la  durata  della
          concessione   della   ferrovia  e  ne  costituiscono  parte
          integrante.
              La  stessa  disposizione  e' applicabile alle tramvie a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
          funicolari,  funivie,  filovie  ed  ascensori  in  servizio
          pubblico".
              (q)  L'art.  94  del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775 e' il seguente:
              "Art.  94.  -  Il  Governo  del  Re  e'  autorizzato  a
          stabilire  con  successivi decreti, da emanarsi su proposta
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici di concerto con quello
          dell'agricoltura,  i  comprensori  nei  quali  la  ricerca,
          l'estrazione   e   l'utilizzazione   di   tutte   le  acque
          sotterranee   sono  soggette  alla  tutela  della  pubblica
          amministrazione.
              (r)   L'art.  88,  comma  1,  lettera  p)  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.112, e' il seguente.
              "1.  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  hanno  rilievo nazionale i
          compiti relativi:
                a)-q) omissis
                p) alle  direttive  sulla gestione del demanio idrico
          anche   volte   a   garantire  omogeneita',  a  parita'  di
          condizioni,  nel  rilascio delle concessioni di derivazione
          di  acqua,  secondo  i principi stabiliti dall'art. 1 della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36".
              (s)  L'art.  93  del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775, e' il seguente:
              "Art.  93.  -  Il proprietario di un fondo, anche nelle
          zone  soggette  a  tutela della pubblica amministrazione, a
          norma  degli  articoli  seguenti,  ha facolta', per gli usi
          domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con
          mezzi  meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo  fondo,
          purche'  osservi  le distanze e le cautele prescritte dalla
          legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
          giardini  ed  orti inservienti direttamente al proprietario
          ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".
              (t)  L'art.  3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il
          seguente:
              "Art.   3 (Equilibrio   del   bilancio  idrico).  -  1.
          L'autorita'  di  bacino  competente  definisce  ed aggiorna
          periodicamente  il  bilancio  idrico  diretto ad assicurare
          l'equilibrio  fra le disponibilita' di risorse reperibili o
          attivabili  nell'area  di riferimento ed i fabbisogni per i
          diversi  usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di
          cui agli articoli 1 e 2.
              2.   Per   assicurare   l'equilibrio   tra   risorse  e
          fabbisogni,  l'autorita'  di  bacino competente adotta, per
          quanto  di  competenza,  le  misure  per  la pianificazione
          dell'economia   idrica  in  funzione  degli  usi  cui  sono
          destinate le risorse.
              3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
          prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea
          di  displuvio,  le  derivazioni  sono  regolate  in modo da
          garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
          alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
          ecosistemi interessati".
              (u)  Il testo vigente dell'art. 25 della citata legge 5
          gennaio  1994, n. 36, gia' modificato dalla legge 30 aprile
          1999,  n.  136,  come  ulteriormente modificato dal decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
              "Atr. 25 (Disciplina  delle acque nelle aree protette).
          -  1.  Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e
          regionali,   l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita
          l'autorita'  di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti
          e   sotterranee   necessarie   alla   conservazione   degli
          ecosistemi, che non possono essere captate.
              2.  Il  riconoscimento  e  la concessione preferenziale
          delle  acque  superficiali  o sorgentizie che hanno assunto
          natura   pubblica  per  effetto  dell'art.  1,  nonche'  le
          concessioni   in   sanatoria,  sono  rilasciati  su  parere
          dell`ente  gestore  dell`area  naturale  protetta. Gli enti
          gestori  di  aree  protette  verificano  le captazioni e le
          derivazioni  gia' assentite all'interno delle aree protette
          e  richiedono  alle  autorita' competente la modifica delle
          quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli
          equilibri   biologici   dei   corsi   d'acqua   oggetto  di
          captazione,   senza   che   cio'   possa   dar  luogo  alla
          corresponsione   di  indennizzi  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
          canone demaniale di concessione.
              3. (abrogato)".