Art. 25.
                          Risparmio idrico
  1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le
misure  necessarie  all'eliminazione  degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
  2.  Il  comma  1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
(a) e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  regioni  prevedono  norme  e  misure  volte  a favorire la
riduzione   dei   consumi   e  l'eliminazione  degli  sprechi  ed  in
particolare a:
    a) migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e di
distribuzione  di  acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
    b) realizzare,  in  particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali  e  produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti duali di
adduzione  al  fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate per usi
compatibili;
    c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
    d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'  abitativa  nonche'  contatori  differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    e) realizzare  nei  nuovi  insediamenti  sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.".
  3.  All'articolo  5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Gli  strumenti  urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico  e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
prevedono  reti  duali  al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate,
nonche'  tecniche  di  risparmio della risorsa. Il comune rilascia la
concessione  edilizia  se  il  progetto  prevede  l'installazione  di
contatori  per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento
a reti duali, ove gia' disponibili.".
  4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (b)
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "ed in funzione del
contenimento del consumo.".
  5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche
norme   sul   risparmio   idrico   in   agricoltura,   basato   sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  vigente  dell'articolo  5  della  legge
          5 gennaio   1994,   n.  36,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 152/99, e' il seguente:
              "Art.  5 (Risparmio  idrico). - 1. Le regioni prevedono
          norme  e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e
          l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
                a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
          e  di  distribuzione  di acque a qualsiasi uso destinate al
          fine di ridurre le perdite;
                b) realizzare,  in particolare nei nuovi insediamenti
          abitativi,    commerciali   e   produttivi   di   rilevanti
          dimensioni,  reti  duali di adduzione al fine dell'utilizzo
          di acque meno pregiate per usi compatibili;
                c) promuovere   l'informazione  e  la  diffusione  di
          metodi  e  tecniche  di  risparmio  idrico  domestico e nei
          settori industriale, terziario ed agricolo;
                d) installare  contatori per il consumo dell'acqua in
          ogni    singola    unita'   abitativa   nonche'   contatori
          differenziali  per  le  attivita'  produttive e del settore
          terziario esercitate nel contesto urbano;
                e) realizzare   nei  nuovi  insediamenti  sistemi  di
          collettamento  differenziali  per le acque piovane e per le
          acque reflue.
              1-bis.  Gli  strumenti urbanistici, compatibilmente con
          l'assetto  urbanistico  e  territoriale  e  con  le risorse
          finanziarie  disponibili,  prevedono  reti  duali  al  fine
          dell'utilizzo  di  acque meno pregiate, nonche' tecniche di
          risparmio  della risorsa. Il comune rilascia la concessione
          edilizia   se   il   progetto  prevede  l'installazione  di
          contatori  per  ogni  singola  unita' abitativa, nonche' il
          collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e'adottato un regolamento per
          la  definizione  dei  criteri e del metodo in base ai quali
          valutare  le  perdite  degli  acquedotti e delle fognature.
          Entro  il  mese  di  febbraio  di  ciascun anno, i soggetti
          gestori  dei  servizi  idrici  trasmettono al Ministero dei
          lavori  pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con
          la predetta metodologia".
              (b)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13 della legge 5
          gennaio   1994,   n.   36,   come  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 152/99:
              "Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa
          costituisce  il  corrispettivo  del  servizio  idrico  come
          definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
              2.  La  tariffa  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita'  della risorsa idrica e del servizio fomito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di    gestione    delle   opere,   dell'adeguatezza   della
          remunerazione   del  capitale  investito  e  dei  costi  di
          gestione  delle  aree  di  salvaguardia,  in  modo  che sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e di esercizio.
              3.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, di intesa con il
          Ministro   dell'ambiente,   su  proposta  del  comitato  di
          vigilanza  di  cui all'articolo 21, sentite le Autorita' di
          bacino   di   rilievo   nazionale,  nonche'  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo
          normalizzato   per   definire  le  componenti  di  costo  e
          determinare  la  tariffa  di  riferimento.  La  tariffa  di
          riferimento   e'   articolata   per   fasce   di  utenza  e
          territoriali,   anche   con   riferimento   a   particolari
          situazioni  idrogeologiche  ed in funzione del contenimento
          del consumo.
              4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione   della  tariffa  nonche'  per  orientare  e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione della presente legge.
              5.  La  tariffa e' determinata dagli enti locali, anche
          in relazione al piano finanziario degli interventi relativi
          al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
              6.  La  tariffa  e' applicata dai soggetti gestori, nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
              7.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono assicurate
          agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per
          i  consumi  di  determinate  categorie  secondo  prefissati
          scaglioni  di  reddito.  Per  conseguire  obiettivi di equa
          redistribuzione  dei  costi  sono  ammesse maggiorazioni di
          tariffa  per  le  residenze  secondarie  e per gli impianti
          ricettivi stagionali.
              8.  Per  le  successive determinazioni della tariffa si
          tiene   conto   degli   obiettivi  di  miglioramento  della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
              9.  L'eventuale  modulazione della tariffa tra i comuni
          tiene   conto  degli  investimenti  effettuati  dai  comuni
          medesimi  che  risultino  utili ai fini dell'organizzazione
          del servizio idrico integrato".