Art. 27.
                            Reti fognarie
  1.  Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane:
    a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15.000;
    b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
  2.  Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti
considerate   "aree  sensibili"  gli  agglomerati  con  oltre  10.000
abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
  3.  La  progettazione,  la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano  adottando  le  tecniche  migliori  che  non
comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
    a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
    b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
    c) della  limitazione  dell'inquinamento  delle acque recipienti,
dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.
    4.  Per  gli  insediamenti,  installazioni  o edifici isolati che
scaricano  acque  reflue  domestiche  le Regioni identificano sistemi
individuali  o  altri  sistemi  pubblici o privati adeguati secondo i
criteri  di  cui  alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62,
che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando
i tempi di adeguamento.